Fermo amministrativo su pensione: giurisdizione del giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 424 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è delimitata dal petitum sostanziale e comprende le controversie relative al sorgere, al modificarsi o all’estinguersi del diritto a pensione, inclusa la determinazione del suo ammontare. Esula da tale giurisdizione la contestazione della ritenuta operata dall’Inps sul trattamento pensionistico in esecuzione di un fermo amministrativo di cui all’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440/1923, adottato per crediti da rapporto di lavoro. Poiché il fermo amministrativo è misura cautelare e provvisoria strettamente collegata al diritto che intende tutelare, la cognizione delle relative controversie spetta al giudice munito di giurisdizione sul credito cautelato, individuato in base al creditore procedente. La domanda introdotta esclusivamente nelle conclusioni del ricorso, priva dell’esposizione dei fatti e della specificazione degli elementi di diritto, è inammissibile ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un’agenzia fiscale e in quiescenza dal settembre 2023, ha impugnato dinanzi alla Corte dei conti il provvedimento di attribuzione della pensione, lamentando che l’Inps aveva decurtato mensilmente il trattamento di una somma a titolo di pignoramento azionato dalla stessa amministrazione. Il ricorrente assumeva che la trattenuta fosse stata calcolata sulla base imponibile lorda anziché netta e senza la previa detrazione dell’importo impignorabile ex lege, in violazione dell’art. 545, comma 7, cod. proc. civ. e della legge n. 142/2022. Chiedeva la riliquidazione della pensione, il rimborso degli importi prelevati e il risarcimento dei danni.

L’Inps eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile, trattandosi di contestazione relativa alla destinazione di parte del trattamento a soddisfare un debito. Nel merito, sosteneva la legittimità della ritenuta in esecuzione di un fermo amministrativo notificato dall’agenzia creditrice.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Richiama il criterio di collegamento costituito dalla materia: appartengono alla giurisdizione contabile le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, cioè quelle relative al sorgere, al modificarsi o all’estinguersi del diritto a pensione, inclusa la definizione del suo ammontare o il recupero di ratei. Il riferimento è alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12722/2005.

Nel caso concreto, osserva la Corte, il petitum sostanziale non attiene al rapporto pensionistico in sé, ma alla legittimità delle modalità con cui l’Inps ha dato seguito a un fermo amministrativo adottato dall’agenzia fiscale per crediti da rapporto di lavoro. Pur trattandosi di trattenuta applicata sulla pensione, la questione è estranea alla definizione del rapporto di quiescenza.

La Corte ricostruisce la natura dell’istituto: il fermo amministrativo ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale con un credito che la stessa o altra amministrazione pretenda di vantare. In ragione dello stretto collegamento fra la misura e il diritto cautelato, la cognizione delle controversie relative al fermo spetta al giudice cui è attribuita la cognizione sul diritto con esso tutelato, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 555/1999. La Corte richiama inoltre propri precedenti (Sez. I di appello n. 350/2015; Sez. giur. Lazio n. 71/2016; Sez. giur. Puglia n. 393/2019).

Poiché il fermo è stato disposto dall’agenzia fiscale, nella qualità di ex datore di lavoro, in relazione a un credito da rapporto di lavoro soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario, questi è munito di giurisdizione anche sulla presente controversia. La Corte dichiara pertanto il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 17 c.g.c.

Quanto alla domanda di riliquidazione della pensione con criterio retributivo per il periodo 1996-2011, contenuta solo nelle conclusioni, la Corte ne dichiara l’inammissibilità ex art. 153, comma 1, c.g.c., per difetto dei requisiti dell’esposizione succinta dei fatti e della specificazione degli elementi di diritto richiesti dall’art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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