Azione erariale autonoma dalla revoca del contributo agricolo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 35 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari in agricoltura è autonoma ed indipendente rispetto alle iniziative di recupero amministrativo o all’eventuale revoca del contributo, e non viola la riserva di amministrazione né i limiti esterni della giurisdizione contabile, poiché il giudice non censura la scelta discrezionale dell’amministrazione ma verifica la conformità alla legge del modo in cui è stata attuata. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice contabile compia una diretta valutazione di opportunità dell’atto, sostituendosi all’amministrazione. In presenza di false dichiarazioni e di fatture per operazioni inesistenti, il recupero dell’intero contributo erogato discende direttamente dalle disposizioni che regolano il finanziamento euro-unitario e non è compensabile con la realizzazione dell’opera.
Il Fatto
Con sentenza n. 167/2022 la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato, a titolo di dolo, il titolare di un’azienda agricola in proprio e in solido con la stessa, a restituire all’A.R.G.E.A. la somma di € 68.749,48, pari all’intero contributo agricolo percepito. La condanna si fondava su un articolato sistema di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, attraverso cui l’appellante aveva rappresentato investimenti mai sostenuti, così eludendo l’obbligo di cofinanziamento a proprio carico.
Avverso la decisione il soccombente ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale e inattualità dell’azione, l’intervenuta prescrizione, l’indeterminatezza dell’atto di citazione, la carenza di dolo, l’assenza del danno e l’erronea individuazione del soggetto danneggiato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, secondo cui la revoca del contributo spetterebbe in via esclusiva all’amministrazione in forza di una clausola del bando. Il motivo è infondato: le decisioni del giudice contabile sono sindacabili per eccesso di potere giurisdizionale solo quando questi sconfini nella sfera del merito riservata alla pubblica amministrazione, compiendo una valutazione di opportunità dell’atto. Non è il contenuto delle clausole di uno specifico bando a limitare il perimetro della giurisdizione contabile; l’azione del pubblico ministero contabile prescinde dalle valutazioni dell’amministrazione e trova limite solo nell’avvenuta integrale restituzione dell’indebito.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il giudice contabile può censurare non la scelta amministrativa, ma il modo con cui è stata attuata, e può verificare la compatibilità delle scelte con i fini pubblici, alla stregua dei parametri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità. L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 fa salva l’insindacabilità nel merito delle sole scelte discrezionali, senza sottrarre l’agire amministrativo al controllo di legittimità.
Quanto al cosiddetto doppio binario, la Corte conferma l’autonomia del giudizio contabile rispetto alle iniziative di recupero dell’amministrazione, che possono rilevare solo in fase esecutiva. Sul piano probatorio, la sentenza impugnata ha legittimamente utilizzato la comunicazione di notizia di reato e il materiale delle indagini penali quali prove atipiche, valutabili nel libero convincimento del giudice contabile secondo il criterio del “più probabile che non”. La motivazione per relationem è ammessa dall’art. 17 delle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile, purché l’atto richiamato sia rintracciabile.
La Corte ritiene tempestiva l’azione, avendo ravvisato un occultamento doloso del danno che ha posticipato il dies a quo alla scoperta dei fatti. Venendo al danno, la realizzazione delle opere non è esimente: l’obiettivo pubblicistico è frustrato dall’assenza dell’apporto di capitali propri. La compensatio lucri cum damno è esclusa, difettando l’unicità del fatto generatore e trattandosi di condotte fraudolente. Il motivo sull’individuazione del soggetto danneggiato è inammissibile perché nuovo e, comunque, infondato. L’appello è rigettato con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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