Obbligo di resa del conto giudiziale e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 126 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile che, quale consegnatario di beni dell’ente locale, non abbia il debito di custodia di beni mobili o materie ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 del D.P.R. n. 194/1996, presuppone una gestione di custodia che, se assente, rende il giudizio contabile improcedibile. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale, restando la pronuncia in rito priva di statuizione sulle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2017.

Il conto, qualificato come conto del consegnatario, è depositato nel 2022. La Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità. La questione attiene alla verifica della sussistenza dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che il conto in esame consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.

Su tale premessa la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile — tra le tante, questa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013 — secondo cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude statuizioni sulle spese, restando nulla la relativa voce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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