Rito abbreviato contabile: pagamento e condanna alle spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 58 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l’avvenuto pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio assegnato consente la definizione del giudizio ai sensi del comma 8, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Questa è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 31, comma 3, c.g.c. e, fuori da tali ipotesi, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dell’assunto dell’attore secondo le risultanze delle indagini e lo sviluppo della vicenda dannosa. Il convenuto che abbia aderito al rito e pagato può pertanto essere condannato alle spese del giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di responsabilità contabile promosso dalla Procura regionale davanti alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, per un danno indiretto subito da un ente locale. Con decreto la Sezione ha ammesso il convenuto alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole del Procuratore regionale, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento di una somma determinata e fissando l’udienza in camera di consiglio per accertare l’adempimento.
Il convenuto ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento. Nell’udienza il difensore ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese, mentre il Pubblico ministero, associandosi alla richiesta di definizione, ha chiesto la condanna della controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma nel termine perentorio assegnato e statuisce quindi la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Sulla regolazione delle spese, la Corte rileva che la giurisprudenza contabile non esprime un orientamento definito. Ritiene maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione, perché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui essa è ammessa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Del pari condivisibile è l’orientamento che impone il ricorso al principio della soccombenza virtuale, richiamando Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018. Nella specie la Corte ritiene che sussistano sufficienti motivi per considerare fondato l’assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze delle indagini esperite e dello sviluppo della vicenda che ha originato il danno indiretto subito dall’ente locale.
A sostegno, la Sezione richiama le considerazioni svolte nella sentenza del TAR Lombardia n. 917/2013, allegata alla citazione, in relazione alla palese illegittimità degli atti emessi dall’amministrazione comunale, ai quali anche il convenuto, pur con un ruolo minore rispetto all’altro convenuto nel medesimo giudizio, si è reso compartecipe, se non con dolo, quanto meno con colpa grave. Su queste basi il convenuto è condannato alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo nell’importo complessivo di euro 85,10.
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Nota della Redazione
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