Consegnatari di beni immobili degli enti locali esclusi dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 312 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della contabilità di Stato, e in particolare l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche ai consegnatari degli enti locali. All’interno di tale categoria va distinto il consegnatario per debito di custodia, qualificabile come agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale, dal consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e tenuto al solo conto amministrativo. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è perciò incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei confronti di un consegnatario di beni immobili è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha depositato la relazione di deferimento nel giudizio di conto iscritto nei confronti di un agente, quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Il conto riporta l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non sarebbe titolare di un debito di custodia, ma di un mero obbligo di vigilanza.

Su queste basi il magistrato istruttore ha concluso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con restituzione degli atti all’amministrazione. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni in senso conforme e, all’udienza, ha concordato con la relazione.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dalle successive disposizioni del medesimo regolamento: gli artt. 22, 32 e 33 riferiscono la consegna e il rendimento del conto agli oggetti mobili, con obbligo del consegnatario di darsi debito dei beni secondo specie, qualità e valore risultanti dagli inventari.

Il riferimento decisivo è però l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, secondo cui i consegnatari assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi no.

Il Collegio afferma che tale disciplina, pur dettata per la contabilità statale, costituisce riferimento unitario e assume valenza generale anche per gli enti locali. Richiama sul punto l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ha riconosciuto l’applicabilità del citato regolamento ai consegnatari degli enti locali e ha tracciato lo spartiacque tra le due figure. La divergenza lessicale dell’art. 93 T.U.E.L., che menziona la gestione dei beni degli enti locali senza precisare se mobili o immobili, non autorizza nozioni distinte rispetto alla contabilità statale, anche in ragione dell’uniformità del giudizio di conto regolato dal d.lgs. n. 174/2016.

La Corte chiarisce poi che la figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge un preciso obbligo restitutorio. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è perciò incompatibile con la gestione di beni immobili. In tal senso richiama, tra le altre, Corte conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige n. 39 del 21 settembre 2017, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014, Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, nonché Sez. Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017 e Sez. giur. Veneto n. 173 del 2016, che hanno escluso la configurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili.

All’esame del conto, lo stesso contiene una generale elencazione di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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