Responsabilità contabile per frode comunitaria e CIGO Covid: condotte unitarie e competenza (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 53 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti erogati a valere su fondi strutturali europei e nazionali per progetti di ricerca industriale, le condotte di falsa rendicontazione delle spese di personale e di successiva dissimulazione del venir meno del requisito della stabile organizzazione integrano un’unica frode comunitaria a formazione progressiva, non due illeciti giustapposti. Ne deriva la responsabilità amministrativa del soggetto beneficiario e dei suoi amministratori, di diritto e di fatto, a titolo di dolo contrattuale o in adimplendo, per il cosciente inadempimento degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione. Il danno erariale va commisurato all’intero contributo indebitamente percepito, non alla sola quota delle ore di lavoro accertate come fittizie, salvo rigorosa prova contraria. Sussiste inoltre la giurisdizione contabile in materia di indebita percezione di cassa integrazione guadagni con causale Covid-19, per la natura pubblica del pregiudizio e l’insorgenza di un rapporto di servizio funzionale con l’ente previdenziale. Le sommarie informazioni testimoniali acquisite in sede penale sono prove atipiche liberamente valutabili dal giudice contabile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio una società del polo chimico ternano, in liquidazione, il suo amministratore di fatto e un dirigente, già amministratore delegato e responsabile di progetto, chiedendo la condanna al risarcimento di danni erariali per complessivi € 978.584,02. Due le fattispecie contestate a titolo doloso: una presunta frode comunitaria su contributi concessi dal MUR nell’ambito del PON ricerca e competitività 2007/2013, erogati a valere su FESR e Fondo di rotazione, e l’indebita richiesta di CIGO per emergenza Covid-19 all’Inps di Terni.

Le indagini della Guardia di finanza avevano fatto emergere firmi false e ore lavorate sovrastimate in numerosi timesheet e ordini di servizio dello stabilimento campano, oltre alla chiusura dello stesso in violazione del vincolo quinquennale di mantenimento della stabile organizzazione. Quanto alla CIGO, la pandemia non aveva causato flessioni produttive, ma un aumento dei consumi di imballaggi alimentari; la contrazione degli ordini dipendeva da scelte di delocalizzazione del gruppo di controllo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla CIGO Covid-19. Il discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile non dipende dalla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, ma dalla natura del pregiudizio e dagli scopi perseguiti. Il destinatario del contributo che concorre al programma dell’amministrazione instaura un rapporto di servizio con l’ente erogatore, assumendo la stessa posizione di un dipendente o amministratore (Cass., SS.UU., ord. n. 4511/2006, n. 5019/2010 e n. 10094/2015).

È poi rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale della Sezione umbra. Ai sensi dell’art. 18, quinto comma, c.g.c., quando il danno deriva dal concorso di condotte tenute in più regioni, è competente la Sezione del luogo ove si è realizzata la condotta causalmente prevalente. La falsificazione dei prospetti avvenne nello stabilimento campano, ma la rendicontazione e la gestione dei rapporti con il Ministero e il consulente esterno facevano capo alla sede amministrativa di Terni, dove si tenevano la contabilità e il domicilio fiscale. Anche la seconda fase, relativa all’istanza di annullamento della revoca, va ricondotta alla sede ternana, ormai il sito campano era inattivo.

Quanto alla prescrizione, la Corte ritiene integrato l’occultamento doloso del danno: le dichiarazioni mendaci erano idonee a precluderne la conoscenza, che non poteva conseguirsi con i controlli amministrativi ordinari, ma solo mediante le indagini penali. Il termine decorre pertanto dalla chiusura della fase istruttoria penale, in applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c.

Sul merito, il Collegio condivide la ricostruzione della Procura. Le dichiarazioni dei dipendenti, pur acquisite fuori dal contraddittorio, sono prove atipiche valutabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 95 c.g.c. Il loro esame unitario conferma la frode. La presentazione dell’istanza di annullamento della revoca, fondata su affermazioni inesatte sulla continuità operativa, integra la seconda condotta illecita. Il danno è quantificato nell’intero contributo, non essendo stata provata una compromissione solo marginale delle finalità pubbliche.

La domanda è invece parzialmente accolta per il dirigente: la somma corrisposta a saldo nel 2020 è esclusa dal suo addebito, non avendo egli avuto ruolo dopo le dimissioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20 del 1994. Analogamente si accerta la responsabilità della società e dell’amministratore di fatto per la CIGO Covid-19, dissimulando i piani di chiusura del sito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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