Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 46 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato del processo contabile, disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il convenuto in primo grado può chiedere, con il previo e concorde parere del pubblico ministero, la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Accertato il tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione, il giudizio è definito con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con regolazione delle spese secondo soccombenza; la sentenza di primo grado è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio il Sindaco di un Comune, per il periodo 2015-2020, chiedendone la condanna al pagamento di poco meno del 20 per cento di un asserito pregiudizio erariale complessivo, quantificato in oltre un milione e seicentomila euro e ripartito tra più soggetti coinvolti nella gestione dell’appalto. Il danno sarebbe derivato dalla reiterata proroga del contratto d’appalto del servizio di igiene urbana, scaduto nel febbraio 2017 e proseguito fino all’aprile 2021 per effetto di dodici proroghe, le prime quattro disposte senza previa gara e le restanti dopo l’indizione della procedura.
All’organo requirente si contestava, quanto al convenuto, di aver omesso ogni iniziativa a fronte dell’inerzia e dei contrasti della struttura burocratica, e di aver adottato atti di propria competenza — ordinanze contingibili e urgenti — errando, con colpa grave, nella individuazione dello strumento giuridico idoneo a disporre la proroga. La difesa ha chiesto il rito abbreviato proponendo il pagamento di una somma, poi accettata nella quantificazione indicata dalla Procura; il collegio ha ammesso il convenuto alla definizione agevolata con decreto e ha rinviato il giudizio alla camera di consiglio per l’accertamento del versamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla disciplina dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, previo parere del pubblico ministero.
Il percorso processuale è ricostruito nei suoi passaggi essenziali. Acquisito il parere favorevole della Procura, il collegio ha deliberato sulla richiesta con decreto in camera di consiglio, motivando in ordine alla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e ha determinato l’importo dovuto fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, oltre all’udienza camerale di verifica.
Nel caso di specie l’ammissione al rito speciale è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto, comprovato dalla documentazione in atti: la contabile del bonifico e la conseguente reversale di incasso disposta dall’amministrazione comunale. Il pubblico ministero ha concordato sull’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito e si è associato alle conclusioni della difesa.
Ricorrendo il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, la Corte ha dichiarato la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese di giudizio, computate dalla segreteria e liquidate a favore dello Stato, seguono la soccombenza e restano poste a carico del convenuto. La sentenza di primo grado che chiude il rito abbreviato è espressamente qualificata non impugnabile dal comma 9 della stessa disposizione.
Nota della Redazione
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