Conto dell’agente della riscossione irregolare se privo di conto di diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 78 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’affidatario del servizio di riscossione delle entrate comunali non può essere compilato sul solo modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni e limitato ai movimenti di cassa. Ai sensi degli artt. 616 e 621 R.D. n. 827/1924 il conto deve contenere anche il conto di diritto e descrivere tutte le operazioni dell’esercizio, con la quantificazione dei compensi maturati e da porre in compensazione. Quando il rapporto convenzionale prevede il riversamento del riscosso al netto di compensi e spese, quella quantificazione è elemento di valutazione della regolarità del conto. L’omessa indicazione della giacenza iniziale e dei compensi impedisce di verificare la corrispondenza dei versamenti, con la conseguenza che il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi.

Il Fatto

Con relazione n. 323/2025 il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio il conto n. 66184, reso dalla società concessionaria del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale per l’esercizio 2019, depositato nel giugno 2020.

La relazione evidenziava plurimi profili di irregolarità: firma mancante dell’agente, scrittura di apertura non correlata a riscossioni del periodo, omesso riversamento delle somme di dicembre 2019, mancata indicazione di giacenza e compensi, mancata applicazione dello split payment e inidoneità della relazione dell’organo di controllo interno. La società ha contestato la compilazione per cassa, l’estraneità del profilo fiscale e ha chiesto il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera anzitutto il rilievo sulla omessa sottoscrizione del conto. La sottoscrizione è requisito fondamentale ai fini della riferibilità del documento, ma, secondo consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8702 del 2010), non costituisce requisito di validità giuridica quando dagli atti che accompagnano il conto emerga la sua provenienza. Nel caso, le attestazioni del provvedimento di parificazione confermano che il documento proviene dall’agente.

Nel merito il conto è irregolare. Il documento, redatto sul modello 21, espone solo gli importi riscossi e i riversamenti in tesoreria. La giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. II App., n. 224/2022; Sez. giur. Veneto, n. 190/2022) ha chiarito che quel modello, pensato per gli agenti interni, non consente una puntuale rappresentazione di tutte le attività dell’affidatario del servizio di riscossione.

Il conto va quindi compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 R.D. n. 827/1924 e deve contenere sia il conto di diritto sia il conto di cassa. Poiché il capitolato prevede il riversamento al netto di compensi e spese, la quantificazione dei compensi maturati diviene elemento di valutazione della regolarità del conto, essendo attinente alla gestione.

Nel caso concreto manca ogni informazione sui compensi e sulla giacenza iniziale. Non è pertanto verificabile la corrispondenza del bonifico di gennaio 2019 con la giacenza al 31.12.2018, né il conto dell’esercizio precedente risulta depositato presso la Sezione ai sensi dell’art. 139 c.g.c. Il documento prodotto in giudizio dall’agente non supera tale omissione.

È invece superato il rilievo sulla mancata applicazione dello split payment. Il concessionario trattiene il compenso maturato sulle somme riscosse e versa al Comune la sola quota residua; le fatture non vengono pagate dall’ente, e l’imposta è versata direttamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 633/1972. La circolare n. 15/E del 2015 esclude la scissione dei pagamenti proprio per i servizi di riscossione (Corte conti, Sez. giur. Calabria, n. 123/2025).

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il rilievo non è riferibile all’agente ma all’ente locale. Il documento, redatto tardivamente, si limita a richiamare le verifiche trimestrali di cassa e non assolve agli adempimenti richiesti dall’ordinanza n. 15/2023 della Sezione. Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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