Responsabilità del concessionario per contumacia nella riscossione coattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 527 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riproposizione dinanzi alla Corte dei conti, la contumacia dell’agente della riscossione nel giudizio di opposizione promosso dal debitore, con il correlativo mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a suo carico al fine di contrastare l’opposizione, è causa della definitiva dispersione del credito del concessionario e integra una condotta obiettivamente lesiva, foriera di danno patrimoniale. Non rilevano, a escludere tale responsabilità, le norme in tema di inesigibilità, che presuppongono la giuridica permanenza dell’esigibilità del credito, né l’annullamento automatico delle iscrizioni a ruolo di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, quando la cessazione della materia del contendere abbia riguardato una cartella diversa e più risalente. Il danno all’immagine, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., presuppone invece una sentenza di condanna per un delitto commesso in danno di una pubblica amministrazione.
Il Fatto
Un’azienda di trasporto pubblico locale aveva vantato nei confronti di una propria utente un credito di 278,20 euro, scaturito da due sanzioni amministrative pecuniarie per viaggio senza titolo valido. Il credito era stato iscritto a ruolo e affidato all’agente della riscossione.
La destinataria delle sanzioni aveva impugnato l’estratto di ruolo dinanzi al giudice di pace, ottenendo l’annullamento della cartella per difetto di prova, da parte del concessionario, dell’interruzione della prescrizione. L’azienda creditrice aveva poi agito per il risarcimento del danno dinanzi al giudice di pace, che aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023. Il giudizio è stato quindi riproposto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la vicenda processuale e individua il nesso causale tra la condotta del concessionario e la perdita del credito. Il giudice di pace, in particolare, aveva fondato l’annullamento della cartella sulla contumacia dell’agente della riscossione, dalla quale aveva fatto discendere la mancata dimostrazione della legittimità dell’iscrizione a ruolo.
Le difese del concessionario non sono condivise. La Corte ribadisce che la legittimazione attiva dell’azienda creditrice trova conferma nella giurisprudenza contabile richiamata e nella stessa posizione della Procura regionale. Quanto all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, l’applicabilità è stata di fatto esclusa dal giudice di pace, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo per la cartella emessa nel 2010, rispettando il limite temporale del 31 dicembre 2010 previsto dalla stessa disposizione.
La Corte precisa poi che le previsioni in tema di inesigibilità presuppongono la giuridica esigibilità del credito e che l’esclusione dal controllo riguarda l’inesigibilità in senso stretto. La contumacia a fronte dell’opposizione del debitore, al contrario, costituisce condotta immediatamente lesiva. La tempistica antecedente l’iscrizione a ruolo è irrilevante, poiché il credito è venuto meno non per prescrizione, ma per la contumacia del concessionario.
Nel merito la Corte accoglie il capo di domanda relativo al danno patrimoniale, ragguagliato in via equitativa a 278,20 euro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Il danno all’immagine è invece rigettato: l’art. 51, comma 7, c.g.c. lo subordina a una sentenza di condanna per un delitto commesso in danno di una pubblica amministrazione, presupposto nella specie assente. La soccombenza reciproca giustifica infine l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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