Esenzione canone unico patrimoniale e responsabilità erariale: autonomia regolamentare e vincoli di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 40 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autonomia regolamentare degli enti locali in materia di canone unico patrimoniale consente di prevedere esenzioni e riduzioni del canone ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. f), legge n. 160/2019, ma tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del principio di invarianza del gettito e degli equilibri di bilancio, come stabilito dall’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019. Le misure agevolative devono essere giustificate da un interesse pubblico concreto, risultare ragionevoli e non arbitrarie, ed essere assistite da una predeterminazione temporale e da strumenti di monitoraggio. La mancata entrata derivante da tali esenzioni non integra di per sé responsabilità erariale, purché la scelta sia motivata, proporzionata e compatibile con la sana gestione finanziaria dell’ente.

Il Fatto

Il Comune di San Martino Canavese (TO) ha richiesto alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 in materia di esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale. L’amministrazione intendeva rilasciare a titolo gratuito le concessioni di occupazione permanente di suolo pubblico ai privati che realizzassero il cappotto termico sui lati degli edifici di loro proprietà insistente su strade comunali, a fronte di un’istruttoria volta a verificare l’assenza di ostacoli alla viabilità e il mantenimento del decoro urbano. L’ente ha chiesto se tale esenzione e il rilascio della concessione gratuita rischiassero di configurare una fattispecie di responsabilità erariale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed essendo sottoscritta dal Sindaco, organo istituzionalmente legittimato ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata ricondotta alla materia della contabilità pubblica in quanto attinente alla disciplina dell’acquisizione delle entrate degli enti locali, come delineata dalla legge di bilancio 2020 e dalla giurisprudenza contabile richiamata, tra cui le delibere delle Sezioni Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Quanto al merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo del canone unico patrimoniale, istituito dall’art. 1, commi 816 e ss., legge n. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, COSAP, ICPDPA e dei canoni previsti dal Codice della Strada. La Sezione ha evidenziato che la disciplina individua nel principio di invarianza del gettito un vincolo finanziario generale che delimita l’esercizio dell’autonomia regolamentare, senza tradursi in una compressione della discrezionalità dell’ente, ma garantendo la sostenibilità finanziaria dell’azione amministrativa.

La potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma 821, lett. f) consente di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione o riduzione, ma tale facoltà non può determinare una generalizzata compressione delle entrate. Le misure agevolative presuppongono una valutazione preventiva degli effetti finanziari e l’individuazione delle modalità di compensazione, dovendo rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La giurisprudenza contabile richiamata, tra cui la delibera della Sezione Liguria n. 162/2024/PAR e quella della Sezione Lombardia n. 216/2024/PAR, conferma l’ammissibilità di riduzioni ed esenzioni solo ove garantiscano l’invarianza del gettito e gli equilibri di bilancio.

In assenza di un limite temporale legale, la Sezione ha infine sottolineato l’opportunità che le esenzioni siano soggette a una predeterminazione temporale, correlata al ciclo di bilancio e al DUP, e assistite da un costante monitoraggio con eventuali misure correttive. La deliberazione di approvazione dovrebbe rendere esplicite le esigenze di pubblico interesse, escludendo che la mera opportunità politica possa costituire il fondamento della scelta regolamentare. L’esercizio della potestà regolamentare deve quindi essere indirizzato a un contemperamento tra discrezionalità amministrativa e vincoli di finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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