Diniego di discarico al concessionario per riscossione negligente e inesigibilità imputabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 25 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è legittimo quando l’attività di recupero si sia svolta in modo disordinato, episodico e frazionato, con lunghe pause procedimentali che abbiano consumato i termini prescrizionali e reso il credito di difficile esazione. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. La definizione agevolata di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo è ammessa solo se il pagamento avvenga nei novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo; decorso il termine, e in caso di rigetto del ricorso, è dovuto un terzo dell’importo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avviava una verifica su 142 partite di credito affidate alla società concessionaria della riscossione per la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo alla luce della normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.
La vicenda ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi: con sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi ha chiarito l’inapplicabilità della disciplina derogatoria ai concessionari privati e l’applicabilità della normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; con sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata illegittima la norma che estendeva retroattivamente le proroghe anche ai concessionari privati. Riassunto il giudizio, questo riguarda la specifica partita riferibile a ruoli di più anni, per tarsu, tariffa rifiuti e sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del giudizio contabile, ribadendo che l’impugnazione del diniego non mira all’annullamento dell’atto ma accerta il diritto al rimborso delle quote inesigibili. I vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano su tale diritto. Sulla scorta della precedente decisione della Sezione n. 69/2023, il Collegio conferma che al rapporto si applicano gli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999 e che l’affidamento riposto dal concessionario nella normativa derogatoria esclude l’inadempimento per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, ma impone di verificare gli ulteriori presupposti sostanziali.
Il cuore della decisione è l’accertamento in concreto della diligenza. La Corte esamina gli atti prodotti, costituiti da cartelle, solleciti, ingiunzioni e verifiche patrimoniali. Ne emerge un’attività caratterizzata da lunghe e ingiustificate pause, da verifiche compiute a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e da atti di esecuzione coattiva non tempestivi, rimasti privi di esito. Le stesse cartelle, secondo l’ente, sono state notificate oltre il termine di undici mesi dalla consegna dei ruoli previsto dall’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999.
Il Collegio valorizza la configurazione di un’integrata e veritiera esposizione in bilancio come bene pubblico, richiamando le considerazioni della Corte costituzionale n. 51/2019: una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile di una corretta gestione del bilancio. Su questa base, la prova fornita non dimostra il diligente adempimento né che le inadempienze siano prive di pregiudizio per il recupero.
Quanto alla normativa sopravvenuta sulla rottamazione dei crediti, essa è ritenuta irrilevante: alla data di entrata in vigore il credito era già di difficile esazione e la società non aveva attivato idonei atti esecutivi dopo il diniego. Il diniego di discarico è dunque legittimo per la sussistenza dei presupposti dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Sul quantum, la Corte esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: il beneficio presuppone il pagamento nei novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. Proposto e rigettato il ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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