Rito abbreviato contabile definito con sentenza dopo il pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 247 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato formulata dal convenuto e il tempestivo e regolare versamento, da parte dello stesso, della somma ritenuta congrua integrano una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c. Verificato l’integrale pagamento nel termine perentorio assegnato con il decreto di ammissione, il giudizio contabile è definito con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. In tale evenienza non ricorrono i presupposti processuali per la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c.: le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un dipendente pubblico per responsabilità amministrativa, contestando lo svolgimento di attività agricola in forma non professionale, non abituale e non prevalente, in assenza di specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e senza il riversamento dei relativi proventi, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. Il danno erariale contestato ammontava a euro 17.803,95, oltre rivalutazione e interessi legali, in favore del Ministero dell’Interno.
Il convenuto, costituitosi, ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato mediante il pagamento di euro 4.100,00, pari al 23% della somma contestata. La Procura regionale ha espresso parere favorevole e la Sezione, con decreto n. 3 del 2025, ha accolto l’istanza, determinando la somma da versare entro trenta giorni. Eseguito il pagamento, la questione è tornata al Collegio per la definizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della fattispecie processuale. Il convenuto ha depositato la disposizione di bonifico relativa al versamento eseguito il 17 marzo 2025 e, successivamente, la relativa quietanza di pagamento. La Procura ha prodotto copia della medesima quietanza acquisita presso la Banca d’Italia, confermando l’integrale incasso della somma.
La Corte verifica la ricorrenza dei presupposti del meccanismo deflattivo: l’art. 130 c.g.c. consente la definizione del giudizio quando il convenuto abbia tempestivamente eseguito il versamento in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato. Nel caso di specie il pagamento risulta integrale e conforme al decreto di ammissione, sicché il giudizio deve essere definito ai sensi della norma richiamata.
Di particolare rilievo è la qualificazione giuridica della fattispecie. Il Collegio richiama il proprio precedente secondo cui l’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua valgono a integrare una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c. La definizione non presuppone, dunque, una pronuncia di condanna, ma si fonda sull’adempimento volontario e sulla verifica della sua regolarità.
Da tale qualificazione discende il regime delle spese. Il Collegio esclude che ricorrano i presupposti processuali per la compensazione previsti dall’art. 31, comma 3, c.g.c. Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto.
Il dispositivo accerta la sussistenza dei presupposti di legge, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e condanna il convenuto al pagamento delle spese, liquidate in euro 130,00.
Nota della Redazione
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