Cessazione della materia del contendere e spese di lite nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 73 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione della pensione da parte dell’ente previdenziale, con pagamento degli arretrati e degli accessori, determina la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata dal giudice su concorde riconoscimento delle parti. La pronuncia sulla cessazione non preclude la regolazione delle spese: l’esclusiva soccombenza dell’INPS, che ha dato causa al ricorso, giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite. Nella quantificazione il giudice può tener conto della celere definizione della controversia e della non rilevante entità degli arretrati erogati. Le spese sono distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente della scuola pubblica, ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania lamentando che, ai fini della pensione di inabilità attribuitale dal 23 novembre 2022, non era stata computata la contribuzione relativa al periodo di insegnamento antecedente la nomina in ruolo, versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Contestava inoltre che non era stato considerato il beneficio di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388/2000, nonostante il proprio grado di invalidità, pari all’ottantotto per cento. Ha quindi domandato la riliquidazione della pensione con il pagamento degli arretrati.

Costituitasi l’INPS, l’istituto ha evidenziato di aver accolto la pretesa, disponendo la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati. All’udienza le parti hanno concordemente dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, riguardo sia alla sorte capitale sia agli accessori.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le parti hanno concordemente riconosciuto la completa cessazione della materia del contendere, in virtù della riliquidazione della pensione disposta dall’INPS all’indomani del ricorso introduttivo. Il giudizio si definisce pertanto con pronuncia dichiarativa su tale sopravvenienza.

Il collegio esamina quindi il profilo delle spese. È palese, nella specie, l’esclusiva soccombenza dell’INPS, che ha dato causa alla controversia. La celere definizione del giudizio e la non rilevante entità degli arretrati erogati, di poco superiori ai duemila euro netti, consentono peraltro di contenere le spese di lite.

La Corte condanna dunque l’INPS al pagamento delle spese, liquidate in misura ridotta rispetto ai valori ordinari, oltre al rimborso delle spese generali in misura del quindici per cento, al contributo previdenziale forense e all’IVA. Di tali spese dispone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

La statuizione conferma l’orientamento secondo cui la definizione in via amministrativa della pretesa non elide il diritto del ricorrente vittorioso alla rifusione delle spese, quale effetto della soccombenza sostanziale dell’ente che abbia resistito sino alla riliquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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