Danno all’immagine della P.A. e amministratore di sostegno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 5 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante giuramento, è pubblico ufficiale e organo ausiliario del Giudice tutelare, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia. Ove si appropri di somme di cui ha la gestione in ragione del proprio ufficio, integra il delitto di peculato e risponde del danno all’immagine della P.A. ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., che ne subordina l’azione alla commissione di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale e all’accertamento del reato con sentenza di condanna passata in giudicato. Nella quantificazione, il criterio presuntivo del doppio delle utilità percepite non è vincolante e lascia al Giudice ampi margini per una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., da condurre secondo i criteri oggettivo, soggettivo e sociale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di € 75.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di danno all’immagine dell’Amministrazione, con rifusione delle spese processuali.
La fattispecie trae origine dalla condanna penale del convenuto, pronunciata con sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 551/2023, divenuta irrevocabile il 5/9/2023, confermativa della sentenza n. 31/2021 del G.U.P. presso il Tribunale di Macerata, per i reati di cui agli artt. 314 e 328 cod. pen. In qualità di amministratore di sostegno di un soggetto disabile, e quindi di pubblico ufficiale, nel periodo tra il 2008 e il 2016 il convenuto aveva sottratto dal conto corrente dell’assistito la complessiva somma di € 62.204,19 e aveva omesso di depositare al Giudice tutelare la relazione annuale imposta dal decreto di nomina. La vicenda ha avuto risalto sulla stampa locale. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la contumacia del convenuto, esamina le condizioni di ammissibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine della P.A., specificate nell’art. 51, comma 7, c.g.c.: la commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale; e l’accertamento del reato mediante sentenza di condanna passata in giudicato. Entrambe le condizioni ricorrono, essendo il convenuto definitivamente condannato per peculato e omissione di atti d’ufficio.
Quanto al rapporto funzionale di servizio, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante giuramento, diventa pubblico ufficiale, e integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropri delle somme giacenti sui conti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione. In ragione della qualifica e delle funzioni, l’amministratore di sostegno svolge un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria ed è organo ausiliario del Giudice tutelare che lo ha nominato, con conseguente sussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione della Giustizia.
Il Collegio ravvisa il discredito arrecato all’immagine della P.A. anche in ragione del risalto mediatico della vicenda, della peculiare posizione soggettiva del convenuto, delle condotte appropriative protratte per vari anni e del cospicuo ammontare delle somme sottratte.
Sulla quantificazione, la Corte ritiene di dover ridurre la pretesa rispetto ai € 75.000,00 richiesti dalla Procura. I comportamenti, una volta scoperti, hanno unitariamente arrecato discredito al Ministero, a prescindere dal periodo, anteriore o successivo al 28/11/2012, in cui si sono verificati. Considerati il ruolo non apicale rivestito dal convenuto nell’assetto organizzativo dell’Amministrazione (criterio soggettivo) e la diffusione soltanto locale delle notizie (criterio sociale del clamor fori), il Collegio ritiene di poter prescindere dal criterio presuntivo ma non vincolante del doppio delle utilità percepite prospettato dalla Procura, applicando integralmente il criterio equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ.
In parziale accoglimento della domanda, il convenuto è condannato al risarcimento del danno all’immagine nella misura di € 40.000,00, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione