Responsabilità erariale da cessione aree PIP e lite temeraria (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 10 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave la condotta del segretario comunale che, ricevendo un atto in forma pubblico-amministrativa, ometta la trascrizione nei registri immobiliari e le volture catastali, in violazione dell’art. 2671 cod. civ., precludendo la cessione dei terreni e la provvista necessaria al pagamento del saldo. È gravemente colposa la condotta degli amministratori che approvino una spesa con copertura fondata su entrate meramente ipotetiche (fondo di rotazione), in contrasto con l’art. 55, quinto comma, legge n. 142/1990. Costituisce lite temeraria, fonte di danno erariale, l’opposizione a decreto ingiuntivo fondata su pretese di sicura soccombenza a fronte di un contratto vincolante e già parzialmente eseguito. Il responsabile finanziario, consapevole della sentenza esecutiva, deve attivarsi per il pagamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Il Fatto
Il Comune, per realizzare il Piano degli Insediamenti Produttivi, acquisiva con cessione volontaria un terreno, con atto rogato dal segretario comunale che non curava trascrizione e volture. La copertura del saldo era affidata a un “fondo di rotazione” costituito dai futuri versamenti degli assegnatari delle aree.
Pagato solo l’acconto, l’ente subiva decreto ingiuntivo e, anziché onorare l’impegno, proponeva opposizione e poi appello, risultando soccombente. Il debito, nel tempo, si incrementava per interessi. La Procura contabile conveniva in giudizio gli amministratori, i responsabili tecnico e finanziario e il segretario, contestando un danno derivante da interessi, spese legali e oneri del mutuo acceso per far fronte alla passività.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni di nullità dell’atto di citazione, rilevando che la editio actionis contiene gli elementi costitutivi della pretesa; la difformità rispetto all’invito a dedurre è fisiologica e rileva solo se muta il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi. La prescrizione decorre dall’esborso, che rende il danno certo e attuale.
Nel merito, il nucleo del danno risale alle condotte tra il 1990 e il 1991. La copertura del saldo tramite il “fondo di rotazione” era ipotetica e velleitaria, in contrasto con l’art. 55, quinto comma, legge n. 142/1990. Di ciò non risponde il responsabile finanziario Damiano, subentrato al ragioniere poi collocato in pensione, cui non è riconducibile la firma del parere.
Decisiva è l’omessa trascrizione del contratto da parte del segretario rogante, a cui incombono gli obblighi dell’art. 2671 cod. civ.: tale omissione precludeva di per sé la cessione dei terreni a terzi e la provvista per il saldo, con colpa grave per inescusabile trascuratezza.
La responsabile dell’Ufficio tecnico era competente anche nella cessione volontaria, qualificata come contratto a oggetto pubblico innestato nel procedimento espropriativo; avrebbe dovuto attivarsi per reperire la provvista e curare gli atti di assegnazione delle aree, con responsabilità concausale.
Quanto alla lite temeraria, il contratto era vincolante e già parzialmente eseguito; l’opposizione e l’appello erano destinati a sicura soccombenza, con intento dilatorio. Il responsabile finanziario, consapevole della sentenza esecutiva, avrebbe dovuto sollecitare il riconoscimento del debito e il pagamento, per evitare la maturazione di interessi.
Esclusa la compensatio lucri cum damno, il danno è quantificato in € 132.645,00 e, per effetto del potere riduttivo, addebitato al 50%. La condanna complessiva è di € 34.637,31, con rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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