Bilanci enti SSR e obbligo riequilibrio per squilibri economico-finanziari accertati (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 69 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale costituisce sindacato di legalità e di regolarità, volto a verificare la conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva dinamica finalizzata all’adozione di effettive misure correttive. All’esito dell’esame delle relazioni-questionari dei collegi sindacali, l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione impone all’amministrazione interessata l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. La mancata trasmissione di tali provvedimenti, o l’esito negativo della verifica, preclude l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha esaminato le relazioni-questionari trasmesse dal Collegio sindacale di un’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con riguardo ai bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022. Le relazioni sono state compilate sulla base delle linee guida dettate dalla Sezione delle autonomie, che per il triennio hanno focalizzato l’attenzione sugli effetti della normativa emergenziale da Covid-19, sull’attuazione del PNRR e sulle verifiche in materia di edilizia sanitaria e di stato dei L.E.A.
Esaurita l’istruttoria, con richiesta di documenti integrativi e chiarimenti e successivi riscontri, e acquisite le controdeduzioni dell’azienda in vista dell’adunanza in contraddittorio, la Sezione ha esposto gli esiti dell’analisi sulla regolarità finanziaria dell’ente e sulle criticità gestionali e contabili emerse dai questionari.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla individuazione della base giuridica del controllo, rinvenuta nell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e nell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. Richiamando la Corte costituzionale n. 39 del 2014, il Collegio qualifica il sindacato come verifica di legalità e regolarità delle complessive gestioni, non più statica ma dinamica, orientata al confronto tra fattispecie e parametro normativo per garantire l’equilibrio di bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.
Il controllo si svolge sulla base delle relazioni-questionari compilate dai collegi sindacali degli enti, secondo le linee guida e gli schemi approvati annualmente dalla Sezione delle autonomie. Il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012 delinea l’effetto dell’accertamento: l’obbligo per l’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità e di ripristino degli equilibri, con successiva verifica da parte della Sezione regionale e con la preclusione dei programmi di spesa in caso di inadempimento.
Nel merito, dall’esame dei questionari la Sezione ha rilevato plurimi profili di criticità. Sul piano della tempestività, i bilanci 2020 e 2021 sono stati adottati in ritardo, con successive riadozioni; il bilancio preventivo economico non è stato predisposto per il 2020 e il 2021, in violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 118/2011. Sono emerse criticità sull’inventariazione dei cespiti, sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti, sulla irregolarità del DURC e sul contenzioso contributivo con l’INPS, nonché sul criterio di valutazione della partecipazione detenuta con il metodo del costo storico.
La Sezione ha inoltre esaminato i profili del tetto di spesa del personale e del limite del 50 per cento della spesa 2009 per il lavoro flessibile, rilevando il superamento di quest’ultimo e prendendo atto delle giustificazioni dell’azienda legate all’emergenza pandemica. Ha richiamato l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013 e l’art. 117, comma 3, del d.l. n. 34/2020 in tema di trasferimento delle risorse regionali, osservando che la Regione non avrebbe rispettato le percentuali e le tempistiche di legge.
Il Collegio ha infine rinviato al successivo ciclo di controllo l’aggiornamento su specifiche partite, tra cui gli effetti esecutivi di un pignoramento e la riconciliazione di crediti verso la Regione e le altre aziende sanitarie, valorizzando la funzione dinamica del controllo e la sua attitudine a tradursi in misure correttive concrete.
Nota della Redazione
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