Raffreddamento perequazione pensioni 2023-2024 e questioni infondate (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 18 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dalla legge di bilancio per il 2023 con riguardo ai trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, non violano i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti dagli artt. 3, 36 e 38 Cost. a garanzia dei trattamenti pensionistici. La modulazione per scaglioni, con progressione inversa rispetto all’entità dell’assegno, salvaguarda la rivalutazione integrale delle pensioni più basse e non esclude alcun trattamento dalla perequazione. Il meccanismo non integra un prelievo tributario, né una prestazione patrimoniale imposta, ma rimodula il quantum della rivalutazione. Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure prospettate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché ai parametri sovranazionali.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale della pensione per il periodo 2023-2024, nella misura pari al 100% dell’inflazione, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze e degli arretrati. Hanno prospettato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che, per il biennio, riducono la rivalutazione automatica dei trattamenti complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS.
La questione è giunta al giudice contabile dopo la diffida all’ente previdenziale. Nel corso del giudizio è intervenuta la Corte costituzionale n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata. Con successiva memoria i ricorrenti hanno sollecitato la rimessione della questione relativa al solo profilo della progressività fiscale, ex art. 53 Cost., rimasto non deciso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile prende atto delle ampie argomentazioni della giurisprudenza contabile e costituzionale e ritiene manifestamente infondati i profili di illegittimità prospettati. La legge in esame non mette in discussione l’istituto della perequazione automatica, né il principio di sufficienza della retribuzione, applicato ai trattamenti di quiescenza quali retribuzione differita.
Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei coefficienti di perequazione, alla stregua delle risorse finanziarie disponibili. La Corte costituzionale n. 19/2025 ha confermato che il congegno normativo salvaguarda la rivalutazione integrale delle pensioni di importo più modesto, allargandone l’ambito, e applica la tecnica della progressione inversa senza escludere alcun trattamento dalla rivalutazione.
Quanto all’effetto di trascinamento, il meccanismo risulta meno severo di quelli già scrutinati in precedenza. Il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici. La temporaneità della misura e la motivazione economico-finanziaria soddisfano i limiti di ragionevolezza.
Sul profilo della asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il giudice esclude che il raffreddamento possa qualificarsi come tributo. Non vi è alcuna decurtazione né prelievo a carico del titolare del trattamento. La scelta legislativa determina soltanto il quantum di rivalutazione spettante, senza configurare prestazione patrimoniale imposta. Oggetto di diritto quesito è il trattamento pensionistico base, non l’importo della rivalutazione.
Quanto ai profili sovranazionali, prospettati in forma generica, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito che l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU non impedisce una riduzione ragionevole e proporzionata del trattamento pensionistico. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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