Resa del conto giudiziale esclusa per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 84 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conti giudiziali degli enti locali, l’obbligo di resa del conto sussiste esclusivamente in capo al consegnatario investito di un debito di custodia, qualificabile agente contabile. Lo spartiacque rispetto al consegnatario gravato da debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, idonea a configurare un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di custodia presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un vero e proprio deposito ubicato in locali previamente individuati dall’ente, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Ove difetti tale presupposto, il conto giudiziale è improcedibile e va restituito all’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, relativo all’esercizio finanziario 2020 e concernente beni mobili di pertinenza di un Comune. Il conto era stato presentato dal dipendente nominato consegnatario, con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi. Nella relazione istruttoria il magistrato incaricato dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 27.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la contestuale restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione del conto all’ente locale. Il consegnatario non è comparso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della gestione oggetto del conto. La gestione non riguarda beni mobili o “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si sostanzia in un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dello stesso. Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza.
Da ciò discende l’esclusione dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in linea con gli indirizzi consolidati della giurisprudenza contabile, espressamente richiamati: Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.
La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile che segna il confine tra le due figure. Da un lato il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato. Il criterio distintivo è riposto nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino“, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Ne segue che l’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali.
Il Collegio rileva che, nella specie, non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia: la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino depongono per una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Non sussiste, pertanto, l’obbligo del consegnatario di rendere il conto, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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