Referto del controllo di gestione degli enti locali alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali costituisce un presidio unitario della sana gestione finanziaria, la cui effettività non si esaurisce nell’adempimento formale degli obblighi di referto. Il controllo di gestione ex art. 196 del TUEL è procedura autonoma rispetto alla valutazione della performance e non può essere confuso con la relazione sulla prestazione, poiché verifica efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa attraverso la contabilità economico-analitica per centri di costo. Ne consegue che l’ente locale, ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL, è tenuto a trasmettere annualmente alla Sezione regionale di controllo l’esito della conclusione di tale controllo. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su motivate tecniche di campionamento, non su una mera estrazione casuale, e deve portare a evidenza il livello di errore e di difformità connaturato a ciascuna attività gestionale. In caso di carenze organizzative, la Sezione segnala gli aspetti meritevoli di intervento senza applicare sanzioni, restando ferma la possibilità, ex art. 148, comma 4, del TUEL, di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.

Il Fatto

Il Comune di Azzano Decimo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, mediante l’applicativo “LimeFIT”, i questionari per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni riferiti al 2022 e al 2023. I referti, previsti dall’art. 148 del TUEL per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono stati esaminati congiuntamente.

La Sezione ha improntato l’istruttoria al metodo del dialogo istruttorio, acquisendo dati dal sito istituzionale dell’Ente e formulando richieste di chiarimenti. Dopo l’incontro istruttorio dell’11 novembre 2024, il Comune ha dato atto di aver avviato un percorso di autocorrezione degli aspetti critici emersi. Il contraddittorio, avviato con nota del 7 gennaio 2025, non ha ricevuto osservazioni dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 33 del D.P.R. n. 902 del 1975 attribuisce alla Sezione regionale il potere di esaminare i risultati dei controlli interni degli enti locali. La materia, in assenza di legislazione regionale, rinviene la propria disciplina nel TUEL, con la sola eccezione del controllo di gestione per i comuni fino a 5.000 abitanti. L’art. 148, comma 1, del TUEL impone la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni, mentre il comma 4 consente alla Sezione giurisdizionale di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che l’estrazione casuale semplice dichiarata dal Comune non è aderente all’art. 147-bis del TUEL, che esige tecniche di campionamento motivate. Richiamata la deliberazione della Sez. reg. di controllo per la Lombardia n. 56/2019/VSGC, la Sezione afferma che il campionamento deve valorizzare profili quantitativi e qualitativi, in correlazione con il Piano di prevenzione della corruzione. L’istruttoria ha inoltre accertato che il controllo dell’anno 2022 non è stato espletato conformemente alla disciplina dell’Ente, a causa dell’avvicendamento del Segretario comunale, e che gli atti controllati nel 2023 sono stati 235 e non 175 come indicato.

Il rilievo centrale riguarda il controllo di gestione. Dall’istruttoria emerge che l’Ente non ha adottato la contabilità economico-analitica, né realizzato alcun referto di controllo di gestione, trasmettendo in luogo di esso le delibere di approvazione della relazione sulla prestazione. La Sezione ribadisce che il controllo di gestione ex art. 196 del TUEL non costituisce un duplicato della valutazione della performance e non può uniformarsi alla relazione sulla prestazione, dovendo analizzare costi, ricavi e funzionalità organizzativa. Ne deriva la violazione dell’obbligo di trasmissione del referto alla Corte dei conti previsto dall’art. 198-bis del TUEL.

Analoghe criticità sono riscontrate nel controllo strategico, non integrato con il controllo di gestione e privo del supporto della contabilità analitica, nel controllo sugli organismi partecipati, ove mancano monitoraggio del personale, reportistica e indicatori di efficacia ed efficienza, e nel controllo sulla qualità dei servizi, per la mancata adozione della Carta dei Servizi e l’assenza di indagini sulla soddisfazione degli utenti. Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione prende positivamente atto delle precisazioni rese dal Comune sulle linee di indirizzo impartite dal Responsabile del servizio finanziario.

In conclusione, la Sezione conclude la verifica segnalando gli aspetti meritevoli di intervento e indica gli ambiti di rafforzamento: avvio di un sistema di contabilità analitica, produzione e trasmissione annuale dei referti di controllo di gestione alla Corte dei conti, potenziamento del controllo strategico, implementazione del controllo sulle partecipate e adozione della Carta dei Servizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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