Pensione privilegiata: mansioni d’istituto non integrano concausa efficiente e determinante (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 155 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha natura esclusivamente impugnatoria, ma è diretto all’accertamento del diritto a pensione (c.d. impugnazione-merito); i vizi procedimentali o provvedimentali non assumono autonoma rilevanza decisoria se non incidono sull’an o sul quantum del diritto, atteso che il giudice non può modificare o disapplicare, neppure incidenter tantum, gli atti amministrativi illegittimi. La giurisdizione contabile sussiste sia sulla domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla condanna al trattamento pensionistico, sia sulla sola domanda di mero accertamento, quale presupposto della pensione privilegiata. Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prova che l’infermità derivi da fatti di servizio che ne siano causa o concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente allegare lo svolgimento di ordinarie mansioni d’istituto, per quanto gravose e stressanti, in assenza di specifici e documentati episodi occorsi in servizio.

Il Fatto

Un ex appartenente all’Esercito Italiano, affetto da spondiloartrosi cervicale e da ulcera del bulbo duodenale e gastrite, chiedeva alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, ai fini dell’equo indennizzo e dell’accesso alla pensione privilegiata. L’amministrazione militare aveva già disconosciuto il nesso causale con decreto del 2013, conforme al parere del Comitato di verifica, e il precedente ricorso al TAR Sicilia, avente a oggetto l’annullamento di quei provvedimenti e l’equo indennizzo, era stato respinto con sentenza passata in giudicato. L’interessato agiva quindi in sede pensionistica, contestando l’apoditticità del parere e deducendo la gravosità delle mansioni svolte, caratterizzate da stress psicofisico, condizioni climatiche sfavorevoli e irregolarità dei pasti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha respinto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla legittimazione passiva, i Ministeri resistenti non sono estranei alla fattispecie, avendo adottato i provvedimenti avversati, e la natura endoprocedimentale del parere del Comitato di verifica non ne esclude la presenza nel giudizio, ove la parte abbia specificamente censurato le valutazioni rese e prospettato l’incidenza determinante sul diniego del beneficio. In ordine alla giurisdizione, il petitum sostanziale è diretto all’accertamento del diritto a pensione privilegiata, sicché la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva per materia della Corte dei conti ex art. 13 R.D. n. 1214/1934. È stata infine esclusa la violazione del ne bis in idem rispetto alla pronuncia del TAR Sicilia, poiché quel giudizio aveva a oggetto l’annullamento dei provvedimenti e l’equo indennizzo, mentre l’odierno ricorso mira al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico di privilegio.

Nel merito, il Collegio ha rammentato che il giudizio pensionistico non si incentra sulla legittimità dell’atto, ma sull’accertamento dei requisiti del diritto, che deve essere comunque sorretto da idoneo corredo probatorio. Richiamato l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che subordina la pensione privilegiata alla derivanza dell’infermità da fatti di servizio, il Giudice ha precisato che il fattore “determinante” ex art. 64 è quello che condiziona da solo l’avverarsi dell’evento come antecedente essenziale: ogni attività lavorativa espone a generici fattori di rischio, ma occorre che il servizio o le sue condizioni siano stati causa o concausa efficiente e determinante.

Sulle specifiche patologie, la Corte ha recepito le conclusioni della Commissione Medico Legale istituita presso la Sezione, nominata con ordinanza n. 126/2025. Per la spondiloartrosi cervicale è emersa la natura degenerativa cronica della patologia, ampiamente diffusa nella popolazione, senza prova di traumi vertebrali specifici o di esposizione continuativa a microtraumatismi. Per la patologia gastro-duodenale è stata valorizzata l’eziologia multifattoriale, con prevalenza di fattori individuali quali il tabagismo — il ricorrente era forte fumatore — e la predisposizione genetica, non risultando condizioni di impiego di eccezionale gravosità idonee a integrare la concausalità.

Il giudizio medico-legale, articolato e reso all’esito della visita diretta dell’interessato in presenza del suo consulente, è stato ritenuto attendibile ed esaustivo, non essendo emerse dalle osservazioni di parte critiche decisive. Il Giudice ha quindi condiviso l’orientamento secondo cui lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati e specifici episodi occorsi in servizio, non può assurgere a fattore determinante, anche solo concausale, dell’insorgenza della patologia invalidante. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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