Patteggiamento, sospensione condizionale concessibile solo se oggetto dell’accordo (Cass. pen. Sez. VII n. 4858 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è impugnabile per cassazione, dopo la novella introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, nei soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il presupposto pattizio esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale può essere concessa soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la relativa questione sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di tali ipotesi, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto, con conseguente inammissibilità del ricorso che solleciti l’applicazione di un istituto non concordato.

Il Fatto

Con sentenza emessa il 05 giugno 2024, secondo il rito dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato al ricorrente la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 437 cod. pen., commesso tra gennaio e settembre 2022.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con i quali deduce l’illegittimità del provvedimento per non avere il giudice concesso la sospensione condizionale, in assenza di motivazione e nonostante la valutazione della scarsa gravità del reato, pur in mancanza di specifica richiesta delle parti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Si tratta infatti di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente chiede l’applicazione di un istituto non richiesto, ossia la sospensione condizionale, benché non concordata dalle parti, come da lui stesso ammesso. Tale richiesta esula dal perimetro dei motivi ammessi.

La Corte richiama il principio di Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, secondo cui il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni non concordate e la sospensione condizionale è concedibile solo se integrata nell’accordo o devoluta all’esplicita e specifica valutazione di entrambe le parti. Nel caso concreto, il ricorrente aveva formulato una richiesta di applicazione di una pena sostituita ai sensi della legge n. 689/1981 senza invocare la sospensione condizionale, ottenendo su tale proposta il consenso del pubblico ministero. Solo in udienza depositò un’ulteriore istanza per sollecitare il beneficio, senza modificare la richiesta originaria e senza il consenso del pubblico ministero sulla diversa proposta.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Richiamata la sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, e in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è altresì condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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