Estinzione del reato per prescrizione e verifica del proscioglimento di merito (Cass. pen. Sez. 5 n. 20001 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza di appello e prima della decisione in cassazione, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tale rilevazione non è tuttavia automatica, ma impone alla Corte di verificare se ricorrano le condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito più favorevole all’imputato. Il proscioglimento nel merito è possibile solo quando la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuovi accertamenti. In assenza di tale evidenza, prevale l’esigenza di definizione immediata del processo con la declaratoria di estinzione del reato.

Il Fatto

Il tribunale aveva condannato l’imputato per il delitto di tentato furto aggravato, riqualificando il fatto come consumato. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza in favore dell’imputato, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in merito alla revoca tacita della remissione di querela, all’esclusione dell’aggravante e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., il termine di prescrizione del reato, considerata la sua massima estensione (sette anni e sei mesi) e i periodi di sospensione del decorso (364 giorni), risultava perento alla data del 14.06.2025, successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Ha pertanto ritenuto configurabile una causa di estinzione del reato rilevabile d’ufficio, non potendo il ricorso essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su questioni di diritto non manifestamente infondate.

La Corte ha poi richiamato il principio per cui l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità opera anche nel giudizio di legittimità, ma con i limiti derivanti dalla natura del sindacato demandato al giudice di cassazione. L’accertamento deve, quindi, essere circoscritto alla verifica della ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l’innocenza risulti evidente dagli atti.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso tale evidenza, considerata la complessità della vicenda e la natura delle doglianze prospettate. Ha quindi concluso che, in presenza della causa estintiva e senza una chiara prova dell’innocenza, deve prevalere l’esigenza di definizione immediata del processo. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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