Fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti: nessuna violazione del principio di correlazione (Cass. pen. Sez. III n. 13564 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, accusato di avere indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia condannato per l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all’uso di fatture concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva. Resta fermo che la correlazione va verificata sul capo di imputazione in concreto: se la contestazione descrive anche l’inesistenza soggettiva, la difesa è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto. Il dolo specifico deve essere accertato dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da vizi logici.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato il titolare di una ditta individuale, alla pena sospesa, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per avere indicato nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi, con indebita detrazione dell’Iva, avvalendosi di due fatture emesse da una società risultata evasore totale e priva di struttura organizzativa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la mancanza del dolo specifico, l’illegittima applicazione delle pene accessorie senza valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, nel riferirsi all’uso di fatture concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018). Il Collegio aggiunge un rilievo fattuale decisivo: il capo di imputazione descriveva entrambe le ipotesi, indicando che le fatture erano state emesse da una società evasore totale e priva di struttura imprenditoriale. La difesa era dunque in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato con motivazione congrua la sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza che colui il quale aveva reso la prestazione non aveva provveduto alla fatturazione del corrispettivo, con conseguente indebito vantaggio fiscale. L’imputato non ha mai prodotto documentazione diretta a dimostrare di aver trattato con l’apparente fornitore, né gli acquisti di cui alle fatture utilizzate (Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019). L’accertamento del dolo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015).

Il terzo motivo è inammissibile per duplice ragione. La censura sull’art. 133 cod. pen. non risulta devoluta in appello e non emerge alcun profilo di pena illegale, rilevabile d’ufficio. Il giudizio di congruità espresso dal primo giudice è rispettoso del principio secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto con adeguata motivazione (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019).

Il quarto motivo è anch’esso manifestamente infondato e, sotto altro profilo, generico. Il diniego delle attenuanti generiche è argomentato sull’assenza di elementi positivi di valutazione, sul comportamento processuale neutro e sull’assenza di condotte riparative successive, da valutare ai sensi dell’art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen. (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019; Sez. 6 n. 17240 del 1989). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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