Notifica e riassunzione: irrilevante l’errore materiale sul nome del difensore (Cass. civ. Sez. III n. 40 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale nell’indicazione del nome del difensore domiciliatario non determina l’inesistenza né la nullità della notifica dell’atto di riassunzione, quando il tenore dell’atto notificato renda chiaro ed evidente il destinatario e il consegnatario sia legato a questi da un rapporto giuridicamente significativo. La notifica è idonea al raggiungimento dello scopo quando l’inesattezza non ingenera incertezza assoluta sulla persona del destinatario. Nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, quale ordinario giudizio di cognizione, le parti possono proporre tutte le domande, compresa quella di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., e agli intervenienti non sono precluse domande autonome, pur restando soggetti alle preclusioni istruttorie già maturate.

Il Fatto

Il fideiussore di una società aveva subito un’ingiunzione di pagamento da una banca, non opposta. Avviata l’esecuzione immobiliare, i figli del debitore proposero opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., uno in proprio e quale trustee di un trust, l’altro in proprio e quale protector del medesimo trust.

Instaurato il giudizio di merito, la creditrice procedente propose azione revocatoria del conferimento dei beni pignorati nel trust. Intervennero altre due banche, con autonomi titoli esecutivi. Dopo una prima decisione favorevole alla revocatoria, la Corte d’appello rimise la causa in primo grado per nullità della citazione del debitore. Riassunto il giudizio, il Tribunale accolse in parte la revocatoria; la Corte d’appello rigettò l’impugnazione e i soccombenti ricorsero in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, scrutinati congiuntamente perché incentrati sulla ritualità della notifica della riassunzione, sono infondati. L’atto e la relativa notifica erano idonei al raggiungimento dello scopo: il difensore aveva comunicato il mutamento del domicilio professionale solo dopo l’inizio del procedimento notificatorio, e l’errore nell’indicazione del nome proprio non era tale da ingenerare incertezza assoluta sul destinatario.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, citando Cass. n. 1079 del 22.01.2004 e Cass. n. 25937 del 2013, e ne assicura continuità. L’incertezza sulla persona del consegnatario produce nullità solo se assoluta, tale cioè da non consentire di ipotizzare il legame tra consegnatario e destinatario. Quando invece l’errore materiale e il tenore dell’atto notificato manifestano chiaramente a chi l’atto è destinato, il mero errore non incide sulla validità della notifica né la rende giuridicamente inesistente.

Il terzo motivo è infondato. Nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, come in quello ex art. 615 cod. proc. civ., possono proporsi tutte le domande, comprese quelle che contestano il diritto del procedente sul bene staggito e le reazioni conseguenti. Si tratta di un ordinario giudizio di cognizione, come ritenuto da entrambi i giudizi di merito, nel solco di Cass. n. 11111 del 10.06.2020. La domanda di revocatoria è dunque ammissibile nel contesto dell’opposizione esecutiva.

Il quarto motivo è ugualmente infondato. Per giurisprudenza costante, agli intervenienti non sono precluse domande autonome, anche se nuove: Cass. n. 23931 del 07.08.2023 e Cass. n. 11681 del 26.05.2014. Essi accettano la causa nello stato in cui si trova e sono soggetti alle sole preclusioni istruttorie già verificatesi, senza rischio di riapertura dell’istruzione (Cass. n. 31939 del 06.12.2019).

Il quinto motivo, sulle spese, è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato la regola della soccombenza: l’opposizione di terzo dei figli è rimasta sostanzialmente accolta, sicché essi sono stati ritenuti soccombenti solo in relazione alla revocatoria, domanda prevalente nel complessivo assetto di interessi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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