L’efficacia fidefacente del verbale non copre il cantiere (Cass. civ. Sez. II n. 16001 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 285/1992, l’efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, ex art. 2700 c.c., copre i fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, ma non si estende agli apprezzamenti valutativi né alle circostanze percepite con margini di apprezzamento. L’elemento costitutivo della condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.d.s. è il mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, sicché l’illecito non ha carattere permanente e cessa con la conclusione dell’opera. Ne consegue che, in difetto di prova del cantiere, non è configurabile la violazione, a prescindere dall’appartenenza del luogo in cui l’opera è stata realizzata.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale di accertamento con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria per aver eseguito, in violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 285/1992, un muro perimetrale di circa 90 metri senza la preventiva autorizzazione della Provincia di Reggio Calabria, proprietaria della strada. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Palmi, integrando la motivazione, confermava la decisione, ritenendo che le circostanze riportate nel verbale avessero efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di nullità della procura conferita dal Vicesindaco della Città Metropolitana, richiamando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e la validità della procura rilasciata dal vicesindaco in caso di assenza o impedimento del sindaco, anche se non ne siano indicate le ragioni.
Nel merito, la Corte ha accolto i due motivi di ricorso, strettamente connessi, osservando che la valenza fidefacente del verbale era stata riconosciuta dal tribunale con riferimento al luogo dell’intervento (SP 49, località Forestella) e alla tipologia dell’opera. Quanto al luogo, il verbale non indica se l’individuazione derivi da percezione soggettiva degli agenti o da dati oggettivi acquisiti nel sopralluogo, con la conseguenza che tale parte non è connotata da fidefacienza.
La Corte ha inoltre precisato che la condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.d.s. consiste nel fatto stesso dell’esecuzione dell’opera senza autorizzazione, con il conseguente mantenimento sulla strada di un cantiere con impiego di operai e mezzi, elemento che integra la fattispecie illecita. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l’illecito non ha carattere permanente e cessa con la conclusione dell’opera, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla proprietà dell’area, difetti proprio la prova del mantenimento del cantiere, essenziale per la configurabilità della violazione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo esame, anche in relazione alla sanzione accessoria della rimozione delle opere e alla corretta applicazione dei principi sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Nota della Redazione
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