Opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione: natura ancipite e termine di decadenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 27536 del 28.09.2023)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, cod. proc. civ. deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del precetto, nel testo vigente ratione temporis, a pena di decadenza, trattandosi di nullità relativa. L’opposizione all’esecuzione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., volta a contestare la debenza di parte delle somme precettate, non è soggetta al predetto termine di decadenza, ma alla sola condizione che non sia stato ancora avviato il processo esecutivo, ex art. 491 cod. proc. civ. La mancata notifica del titolo esecutivo, anche se successivamente sanata dal creditore, non integra di per sé un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 cod. civ., ma può configurare una nullità dell’atto, da denunciare nei modi e nei termini di legge, con eventuali conseguenze ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Condominio intimava alla debitrice un atto di precetto per il pagamento di spese giudiziali derivanti da un precedente contenzioso. La debitrice, dopo aver predisposto un’opposizione non notificata, veniva informata dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo da parte del creditore. Successivamente, la debitrice notificava un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando la parziale non debenza delle somme precettate e proponendo domande risarcitorie e restitutorie.
Il Tribunale accoglieva solo in minima parte l’opposizione, dichiarando non dovuta una somma di gran lunga inferiore a quella contestata, rigettando le altre domande. La Corte d’appello rigettava il gravame, qualificando la prima opposizione come opposizione agli atti esecutivi tardiva e ritenendo la domanda restitutoria preclusa dal giudicato. La Corte di cassazione, investita del ricorso, confermava la decisione di merito, con correzione della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sull’inquadramento giuridico dell’opposizione predisposta ma non notificata. Ha affermato che tale atto aveva natura “ancipite”, fondandosi sia su ragioni proprie dell’opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo, sia su ragioni dell’opposizione all’esecuzione per la contestazione della parziale non debenza delle somme. Il giudice d’appello aveva errato nel qualificare la domanda solo nell’ambito dell’art. 617 cod. proc. civ., dovendosi tenere conto di tutte le domande che l’opponente aveva intenzione di proporre.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la pretesa risarcitoria non potesse comunque trovare accoglimento. La notifica tardiva del titolo esecutivo da parte del creditore è stata definita “ultronea”, in quanto la nullità derivante dalla sua omissione era già sanata per decorso del termine perentorio per l’opposizione. L’attività del creditore, consistente nella notifica di un precetto inizialmente privo del titolo, non integra un fatto illecito, ma può esporre solo a una declaratoria di nullità dell’atto, con eventuali conseguenze ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ove ne ricorrano i presupposti.
La Corte ha inoltre evidenziato che il danno preteso non era sussistente, poiché l’attività difensiva per la seconda opposizione era sostanzialmente identica a quella predisposta per la prima, non emergendo alcuna diversità o maggiorazione di spese. La mancata allegazione di un danno specifico e la sostanziale infondatezza delle ragioni dell’opposizione hanno condotto al rigetto della domanda risarcitoria.
Quanto alla domanda restitutoria, la Corte ha ritenuto che il pagamento effettuato in esecuzione di un capo della sentenza d’appello, non impugnato, fosse coperto dal giudicato. La domanda di restituzione, pertanto, non poteva essere riproposta in un successivo giudizio, essendo preclusa dall’autorità del giudicato. Il ricorso è stato, infine, rigettato con correzione della motivazione, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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