Peculato d’uso per farmaci del reparto sottratti dall’infermiera (Cass. pen. Sez. VI n. 4916 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione da parte del pubblico ufficiale integra il delitto di peculato di cui all’art. 314, comma 1, cod. pen. quando il possesso del bene derivi dalla correlazione funzionale con le mansioni esercitate, e non da un mero affidamento di fatto. La disponibilità qualificata sussiste anche se il possesso è acquisito in violazione delle disposizioni organizzative dell’ufficio, poiché rileva l’esercizio di fatto delle funzioni. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, deducendo l’apprensione contra legem e l’occasionalità del possesso, contesti l’accertamento in fatto sulla riconducibilità dei beni alla dotazione del reparto. L’introduzione dell’art. 314-bis cod. pen. non ha modificato la fattispecie dell’art. 314, comma 1, cod. pen., investendo condotte anteriormente sussunte nell’ambito dell’art. 323 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di cui all’art. 9, comma 7, legge n. 376/2000, estinto per prescrizione, e riconosceva la sua responsabilità per il delitto di peculato in concorso, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione all’appropriazione di confezioni di sostanze dopanti delle quali la sorella, infermiera ospedaliera, aveva la disponibilità e che il marito dell’imputata commercializzava.
Avverso la decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. pen. e sostenendo che il fatto andava qualificato come appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 9 cod. pen., trattandosi di possesso conseguito con sottrazione dalla farmacia del reparto, dunque tramite attività contra legem e non “in ragione dell’ufficio”. Con motivi nuovi la difesa richiamava la sentenza di patteggiamento della coimputata e prospettava la riqualificazione ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e genericamente proposto. Il Collegio ha richiamato l’accertamento della Corte di appello, secondo cui i farmaci sequestrati provenivano dal reparto di nefrologia, erano stati sottratti dalla sorella dell’imputata nei giorni immediatamente precedenti e rientravano nella normale dotazione della farmacia del reparto presso il quale la stessa prestava servizio.
Su queste basi la Corte ha ritenuto correttamente integrata la correlazione funzionale tra possesso del bene e mansioni svolte, richiesta dalla norma incriminatrice. Il giudice di appello aveva considerato irrilevante che l’agente fosse entrato in possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo il possesso derivare anche dall’esercizio di fatto delle funzioni.
La difesa opponeva alla riqualificazione l’apprensione contra legem dei farmaci e l’occasionalità del possesso: argomenti giudicati generici a fronte dell’incensurabile accertamento in fatto. Il ruolo di infermiera consentiva l’accesso alla farmacia per un compito proprio del servizio, ossia la somministrazione dei farmaci ai pazienti.
Non ostava alla riqualificazione della condotta concorsuale dell’imputata l’esito della vicenda processuale della coimputata, conclusasi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento per tardività (Sez. 6, n. 38159 del 20/09/2021).
Infine la Corte ha respinto la sollecitazione a ricomprendere il fatto nell’art. 314-bis cod. pen.: la nuova ipotesi non ha modificato la fattispecie dell’art. 314, comma 1, cod. pen., investendo condotte in precedenza sussunte nell’art. 323 cod. pen. All’inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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