Convalida dell’arresto facoltativo: basta la gravità del fatto o la pericolosità (Cass. pen. Sez. V n. 7987 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto facoltativo in flagranza, i parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, previsti dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sono tra loro alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno perché l’arresto sia giustificato. Il giudice della convalida non è chiamato a un autonomo apprezzamento nel merito, ma a un controllo di mera ragionevolezza, da compiere ex ante e nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, verificando se la valutazione di procedere rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria. La motivazione del provvedimento di convalida è carente quando formula valutazioni generiche e non pertinenti, omettendo gli indici di pericolosità desumibili dalle circostanze del fatto e dalla personalità degli arrestati.
Il Fatto
Il Tribunale di Paola non aveva convalidato l’arresto di due soggetti sottoposti a vincolo precautelare per il tentato furto, commesso di notte, di un cerchio con pneumatico del valore di circa 1.000,00 euro. Il giudice aveva escluso, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sia la gravità del fatto sia la pericolosità degli arrestati.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il fatto appariva grave per l’ingresso abusivo, in orario notturno, in un’area di pertinenza di un gommista, finalizzato alla sottrazione di un bene di valore ragguardevole; gli arrestati, inoltre, risultavano pericolosi per i precedenti dell’uno e per l’assenza di stabile occupazione lavorativa di entrambi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il reato ipotizzato rientra nella previsione dell’art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., trattandosi di arresto facoltativo in flagranza, consentito, a mente del comma 4, solo se giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto.
I due parametri sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno perché l’arresto sia legittimo, come affermato da Sez. 1, n. 17332 del 30.03.2006, Solimeno. La polizia giudiziaria deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a privare della libertà personale, ma tale indicazione non richiede una apposita motivazione, essendo sufficiente che le ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari, così da consentire al giudice della convalida di conoscerle e sindacarle (Sez. 3, n. 35304 dell’11.05.2016, Cobuccio).
Ne deriva che il giudice della convalida opera un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 1814 del 26.10.2015, dep. 2016).
Nel caso concreto il giudice di merito ha formulato valutazioni generiche e non pertinenti. Ha apprezzato il fatto come di “modesta entità”, desumendolo irragionevolmente dall’assenza di violenza sulle cose e sulle persone, senza considerare che il furto aggravato da violenza sulle cose avrebbe reso l’arresto obbligatorio e che la violenza alle persone integrerebbe il diverso delitto di rapina. Ha inoltre omesso gli indici di pericolosità ricavabili dalle circostanze del fatto — furto in concorso, in orario notturno, di un bene del valore di 1.000,00 euro — e dalla protratta disoccupazione, liquidando gli arrestati come “sostanzialmente incensurati” e stigmatizzando il verbale per la mancata indicazione di precedenti che risultavano invece nella comunicazione della notizia di reato.
La Corte ha quindi concluso che l’arresto è stato eseguito legittimamente e ha annullato il provvedimento senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 15387 del 19.02.2016, Cosman).
Nota della Redazione
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