Furto di gasolio dall’oleodotto e aggravante dell’art. 625 n. 7-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. IV n. 5185 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. ricorre non solo quando il furto abbia ad oggetto componenti metalliche, ma ogni volta che la sottrazione sia perpetrata mediante intervento su una rete infrastrutturale destinata all’erogazione di un pubblico servizio, restando irrilevante che l’oggetto materiale sia il carburante erogato anziché un elemento strutturale della rete. Ai fini della configurabilità dell’aggravante occorrono due requisiti: la qualifica di gestore di pubblico servizio in capo al soggetto passivo e il nesso funzionale tra la cosa sottratta e l’erogazione del servizio. In tema di furto consumato, è sufficiente anche un temporaneo impossessamento della refurtiva, successivamente occultata per sottrarla ai controlli, non essendo necessaria la definitiva apprensione della cosa.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2023, aveva respinto l’appello proposto da due imputati avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, che li aveva riconosciuti colpevoli del furto di gasolio sottratto dall’oleodotto gestito dall’ENI, in concorso con altri soggetti, con le aggravanti di cui all’art. 625, n. 5 e 7-bis, cod. pen.

Agli imputati era contestata la sottrazione di un quantitativo imprecisato di gasolio, realizzata mediante un rudimentale sistema di derivazione collegato al condotto con una cisterna e un rubinetto, in tre episodi commessi nel marzo 2016. Uno dei ricorrenti era stato dichiarato responsabile di tutti e tre gli episodi, l’altro solo di uno. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e di violazione di legge, contestando la valutazione delle intercettazioni, la ritenuta consumazione del furto e la configurabilità dell’aggravante. La questione centrale riguardava l’ambito applicativo dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito il consolidato orientamento secondo cui le censure che si risolvono in una rivalutazione o in una rilettura alternativa delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti, esulano dal sindacato di legittimità. Le valutazioni del giudice di merito in ordine alla prova e alla ricostruzione del fatto sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.

Quanto alle intercettazioni, la Corte ha richiamato il principio per cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti captati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità se logicamente argomentata. Nel caso concreto i giudici di merito avevano spiegato in modo chiaro come le conversazioni contenessero inequivoci riferimenti alla programmazione e all’organizzazione della sottrazione del gasolio.

Con riferimento alla consumazione del reato, la Corte ha affermato che, per l’integrazione del furto consumato e non tentato, è sufficiente anche un temporaneo impossessamento della refurtiva, occultata al fine di sfuggire ai controlli. La presenza del furgone a pieno carico e fortemente odorante di gasolio nei pressi del luogo dell’effrazione è stata ritenuta elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta sottrazione.

Sul quinto motivo, relativo all’aggravante, la Corte ha ricostruito la ratio dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv. con modificazioni dalla legge n. 119/2013, individuandola nella peculiare tutela delle infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici. Non vi è ragione per escludere dal riferimento ad “altro materiale” il contenuto della infrastruttura stessa, ossia il gasolio, oggetto del servizio pubblico assicurato dall’ente concessionario. La norma punisce più severamente non solo la sottrazione delle componenti metalliche, ma l’esecuzione del furto mediante intervento sulle reti di distribuzione di pubblici servizi, per preservarle da manomissioni e sabotaggi.

Infine, quanto al ricorso del secondo imputato, la Corte ha qualificato le censure come versate in fatto e ha ribadito che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere utilizzato in legittimità per valorizzare una ricostruzione alternativa del fatto, quando questa sia stata oggetto di puntuale disamina da parte del giudice di merito. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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