Il segreto NATO limita la discovery ma non il contraddittorio sulla prova (Cass. pen. Sez. 1 n. 18932 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione della discovery processuale, derivante dalla necessità di preservare il segreto NATO ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Ottawa, ratificata con legge n. 1226/1954, non comporta la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio né l’inutilizzabilità delle prove, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità del vincolo e siano assicurate garanzie processuali per il diritto di controdeduzione dell’imputato. La natura riservata di un documento, infatti, prescinde da una formale classificazione amministrativa e può essere provata in giudizio mediante la deposizione di ufficiali di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, senza disvelare il contenuto. In tema di ne bis in idem, l’identità del fatto ricorre solo in presenza di corrispondenza storico-naturalistica della condotta, del nesso causale e dell’evento, non essendo sufficiente l’identità della sola condotta materiale.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina Militare, in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, veniva tratto in arresto in flagranza dopo aver consegnato a un cittadino russo, coperto da immunità diplomatica, una scheda Micro SD contenente fotografie di documenti riservati, in cambio di una somma di denaro. A seguito dell’arresto, l’imputato era processato sia davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, per i reati di cui agli artt. 257 e 261 cod. pen. e 319 cod. pen., sia davanti all’autorità giudiziaria militare, per i connessi reati di spionaggio. Dopo la condanna in primo grado a venti anni di reclusione, confermata dalla Corte di assise di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo venti motivi di censura, incentrati principalmente sulla violazione del ne bis in idem, sulla mancata ostensione dei documenti coperti da segreto NATO e sull’utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate nel suo ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure. In primo luogo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, ribadendo la diversità e non sovrapponibilità delle fattispecie contestate nei due procedimenti, ordinario e militare. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha affermato che i reati di spionaggio politico o militare di cui agli artt. 257 e 261 cod. pen. non sono in rapporto di specialità con i reati militari, poiché le norme del codice penale ordinario contemplano anche una finalità politica, assente nelle fattispecie militari. La condotta dell’imputato integrava pertanto una pluralità di reati, lesivi di beni giuridici diversi, e non un unico fatto storico.
Quanto al nucleo centrale delle doglianze, la Corte ha riconosciuto la legittimità della mancata ostensione dei documenti coperti da segreto NATO. Tale regime di inviolabilità, fondato sull’art. 7 della Convenzione di Ottawa e coperto dall’art. 11 Cost., non solo impediva la visione dei documenti, ma sottraeva all’autorità giudiziaria la valutazione sulla sussistenza del segreto, spettante agli organi politici. La Corte ha però precisato che tale limitazione non era arbitraria e trovava un adeguato bilanciamento nel diritto di difesa dell’imputato, al quale era stata garantita la possibilità di controesaminare i consulenti tecnici del pubblico ministero e i testimoni qualificati che avevano visionato i documenti e ne avevano riferito il contenuto e la natura riservata, pur senza disvelarne il contenuto specifico.
Sulla questione delle videoregistrazioni effettuate nell’ufficio dell’imputato, la Corte ha escluso che si trattasse di intercettazioni ambientali non autorizzate. Il monitoraggio, disposto prima dell’emersione di una notizia di reato, perseguiva finalità di prevenzione e controllo, configurandosi come attività pre-procedimentale. I relativi esiti, pertanto, erano qualificabili come documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e non come prove atipiche, e il loro contenuto poteva essere provato per testimonianza.
Infine, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normativa, la cui applicazione non aveva leso i diritti inviolabili della difesa, e ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, essendo la pena frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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