Correlazione tra imputazione e sentenza e dichiarazioni della persona offesa (Cass. pen. Sez. IV n. 5186 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, posto dall’art. 521 cod. proc. pen., non è violato ogni qualvolta all’imputato sia stata assicurata la piena possibilità di difendersi su tutte le circostanze rilevanti del fatto oggetto dell’imputazione. Il mutamento del fatto ricorre solo quando la trasformazione della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, sia radicale e tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’accusa con reale pregiudizio dei diritti di difesa. Quando nessun elemento dell’accusa è sfuggito alla difesa, il giudice è libero di attribuire al fatto la qualificazione giuridica ritenuta più appropriata. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, non applicandosi l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Patti aveva assolto l’imputata dai reati di cui agli artt. 624 e 612 cod. pen., contestati in relazione alla sottrazione di un orologio d’oro e di somme di danaro dal portafogli della figlia dei datori di lavoro, presso i quali la donna prestava attività di collaboratrice domestica, e alle minacce rivolte alla stessa persona offesa.

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma, ha accolto l’appello della parte civile e ha dichiarato l’imputata responsabile, agli effetti civili, del fatto contestato al capo B, qualificato come furto tentato. Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e il vizio di motivazione con travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Le norme invocate attengono al principio dell’art. 521 cod. proc. pen.: ove il pubblico ministero non abbia modificato l’imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso, ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36551 del 15.07.2010, la Corte ribadisce che perché si abbia mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, in modo da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa. L’indagine non può esaurirsi in un confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, poiché la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi.

La violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Il fatto, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è l’accadimento di ordine naturale dal quale, attraverso le connotazioni e circostanze soggettive e oggettive, si traggono gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, rilevando che al capo B era stato contestato che l’imputata era stata sorpresa nell’atto di occultare il portafogli della persona offesa, condotta inquadrata come atto diretto in modo non equivoco a impossessarsi delle somme ivi contenute. L’istruttoria dibattimentale aveva acclarato i fatti attraverso la messaggistica, le dichiarazioni della persona offesa e le sommarie informazioni del padre, cosicché i fatti erano noti all’imputata e non erano mutati nel corso del giudizio.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce il principio, consolidato nelle Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di penale responsabilità, previa verifica motivata della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del racconto. Le conclusioni della Corte territoriale, riscontrate dalla messaggistica, sono immuni da vizi. Segue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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