Porto di coltello esclude lieve entità e particolare tenuità (Cass. pen. Sez. I n. 5183 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto qualificato dal giudice di merito come di lieve entità non può essere al contempo ritenuto di particolare tenuità ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di graduazioni di gravità differenti e logicamente inconciliabili: ciò che è lieve non può essere anche particolarmente tenue. La sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva è censurabile solo quando il rigetto non risulti dalla complessiva struttura argomentativa. In tema di sospensione condizionale della pena, l’omessa pronuncia sulla richiesta difensiva impone l’annullamento con rinvio, non potendo la Corte operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 5 luglio 2024, condannava l’imputato alla pena di 1000 euro di ammenda per il reato di porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico. Avverso la decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo lamentava il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta in sede di discussione e non espressamente motivata. Con il secondo censurava il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo contestava il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, formulata in sede di conclusioni e non motivata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è infondato: non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa quando la motivazione valorizzi, anche su profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato aveva qualificato il fatto come di lieve entità in ragione della natura e delle caratteristiche dell’arma, delle circostanze dell’accertamento e del carattere non abituale della condotta. Secondo la Corte, tale valutazione reca in sé anche il giudizio sulla particolare tenuità, escludendola: se un fatto è qualificato come lieve non può essere al contempo qualificato come particolarmente tenue, per l’inconciliabile differenza ontologica tra le due qualifiche. Una condotta ritenuta, sia pure in via attenuata, meritevole di sanzione penale non può essere considerata di tale minima offensività da non meritare alcuna pena.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare in modo analitico ove la richiesta difensiva risulti aspecifica: in tal caso l’onere motivazionale è soddisfatto con il richiamo all’assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio.

Il terzo motivo è fondato. In tema di sospensione condizionale della pena, ove il giudizio prognostico emerga con chiarezza dal percorso argomentativo, la Corte può ricorrere ai poteri di cui all’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.; si impone invece l’annullamento con rinvio quando nella motivazione non vi siano elementi utili per decidere in sede di legittimità. L’omessa pronuncia sulla richiesta difensiva non consente alla Corte una valutazione che coinvolga questioni di merito, neppure in ordine al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen. Nel caso di specie la motivazione non offre dati utili per valutare la concedibilità del beneficio: la sentenza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto, con rigetto nel resto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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