Appello inammissibile per aspecificità estrinseca dei motivi (Cass. pen. Sez. II n. 5202 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2022, l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Si tratta di specificità estrinseca, che non impone analitiche disquisizioni, ma l’identificabilità dei punti doglianza e delle ragioni essenziali del dissenso. Il sindacato di ammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen. non può però estendersi alla manifesta infondatezza dei motivi: il giudice d’appello non può ricorrere alla speciale procedura dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi manifestamente infondati ma dotati di specificità intrinseca ed estrinseca.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal GIP, ordinandone l’esecuzione ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo la violazione di legge in relazione ai requisiti di specificità dei motivi e il vizio di motivazione apparente, avendo il giudice territoriale argomentato nel merito, in assenza di contraddittorio e inaudita altera parte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto applicabili al giudizio le disposizioni sui requisiti di specificità introdotte al comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. dalla riforma Cartabia, entrate in vigore il 30 dicembre 2022. Il nuovo testo codifica il requisito della specificità estrinseca, recependo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli) e confermato da Sez. IV n. 36154 del 2024 (Tonti).

Il Collegio ha ribadito le precisazioni delle Sezioni Unite: la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, poiché l’appello implica la rivisitazione integrale del punto di sentenza con i medesimi poteri del primo giudice. Il sindacato di ammissibilità non può inoltre ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza, non menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

La Corte ha precisato che il motivo è specifico quando il ricorrente prende posizione sul punto contestato indicando le ragioni di fatto o di diritto del dissenso, senza che l’essenzialità ricada sul requisito di specificità, che postula l’identificabilità dei punti doglianza con accettabile precisione.

Nel caso concreto, i primi quattro motivi deducevano l’errata qualificazione giuridica del fatto, da derubricare in tentato furto; il quinto contestava il trattamento sanzionatorio invocando l’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in materia di rapina impropria. Tali motivi non risultano aspecifici e meritavano compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio tra le parti.

L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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