Revisione: manifesta infondatezza e prova nuova nel giudizio de plano (Cass. pen. Sez. III n. 7730 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., anche per manifesta infondatezza, evenienza che presuppone un esame di merito e non un mero controllo formale. La valutazione di inammissibilità è legittima quando le ragioni addotte risultino all’evidenza inidonee a consentire un vaglio positivo della pretesa. In tema di prova nuova ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve verificare se l’elemento sopravvenuto sia realmente idoneo a travolgere il fondamento della condanna, confrontandosi con il thema decidendum del giudizio di provenienza e non con profili estranei alla regiudicata. Non integra prova nuova il provvedimento che incida su un titolo diverso da quello posto a base della condanna.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in sede rescissoria a seguito di annullamento con rinvio, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, divenuta irrevocabile. Il giudizio di condanna riguardava la guida senza patente, commessa in plurime occasioni, dopo la revoca disposta dal Prefetto di Brescia.

Il ricorrente aveva già esperito una prima istanza di revisione, respinta; una seconda, fondata sull’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., era stata parimenti dichiarata inammissibile e poi annullata dalla Cassazione, che aveva ritenuto la doglianza diversa dalla precedente e non soggetta ad allegazione di copie autentiche. Il nuovo esame di rinvio definiva negativamente la richiesta, donde il ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta anzitutto la questione della definizione de plano. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe oltrepassato il vaglio preliminare di ammissibilità invadendo il merito. Il Collegio osserva che l’art. 634 cod. proc. pen. annovera espressamente, tra le ipotesi di declaratoria de plano, la manifesta infondatezza, che richiede inevitabilmente un esame di merito. Tale esame consente di respingere le ragioni addotte quando appaiano all’evidenza inidonee a fondare un esito positivo, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Sez. II n. 19648 del 03/02/2021).

Il secondo motivo lamenta travisamento della prova: la Corte di appello avrebbe ignorato che la Prefettura di Vibo Valentia aveva annullato la revoca della patente, disponendone la restituzione. La Corte rileva che la deduzione non si confronta con l’ordinanza impugnata: la condanna bresciana è dipesa dalla revoca disposta dal Prefetto di Brescia, non da quella del Prefetto di Vibo Valentia. Il provvedimento prefettizio evocato dal ricorrente attiene a un titolo diverso da quello posto a fondamento della condanna.

Il Collegio sottolinea inoltre che la censura relativa all’omessa valutazione dell’allegato concernente l’annullamento della revoca è nuova: tale documento non è menzionato né nella sentenza rescindente né nell’ordinanza di rinvio. Il giudice di merito ha quindi coerentemente negato rilevanza alle sentenze prodotte, poiché la condanna si fondava sul provvedimento di revoca del Prefetto di Brescia, circostanza non specificamente contestata.

La decisione risulta immune da censure perché la prova nuova non incide sul presupposto fattuale della regiudicata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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