Inammissibili i motivi nuovi su questione non investita dal ricorso originario (Cass. pen. Sez. II n. 5201 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi proposti in sede di legittimità che investono un punto della decisione non censurato con l’atto di ricorso originario sono inammissibili, ai sensi degli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e 167 disp. att. cod. proc. pen.. La preclusione opera anche quando la questione sia divenuta deducibile per effetto di una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, purché il ricorso sia stato proposto successivamente all’entrata in vigore della decisione della Corte costituzionale. In tal caso la doglianza avrebbe potuto essere tempestivamente articolata nell’atto originario. La declaratoria di inammissibilità consegue alla manifesta genericità delle censure, avulse dal contenuto effettivo della decisione impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., ha escluso la recidiva e applicato l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rigettando invece il motivo volto alla riqualificazione del fatto come tentativo.
Avverso tale sentenza i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la carenza di motivazione della decisione di appello, che si sarebbe limitata a condividere le considerazioni del primo giudice senza esaminare le doglianze difensive. Successivamente la difesa ha depositato motivi nuovi, lamentando la mancata concessione della c.d. valvola di sicurezza introdotta dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato la manifesta genericità del motivo principale. La Corte di appello aveva correttamente registrato i tre motivi di gravame, accogliendo il secondo e il terzo — relativi alla recidiva e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. — con rideterminazione della pena, e rigettando motivatamente il primo. I profili di censura risultano perciò avulsi dal contenuto effettivo della decisione impugnata, che non si è appiattita sulla motivazione di primo grado.
Quanto ai motivi nuovi, il punto centrale della decisione riguarda la mancata concessione dell’attenuante della lieve entità in relazione al delitto di rapina, introdotta dalla Corte cost. n. 86 del 13/05/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/05/2024, n. 20, ed entrata in vigore dal 16/05/2024 ai sensi dell’art. 136, primo comma, Cost..
La Corte ha osservato che tale pronuncia è successiva all’emissione della sentenza impugnata. Tuttavia il ricorso è stato proposto in data 27 giugno 2024, dunque dopo l’entrata in vigore della decisione costituzionale. La doglianza avrebbe perciò potuto essere tempestivamente dedotta nell’atto originario.
L’esame del motivo aggiunto, avente ad oggetto un punto della decisione non investito dal ricorso originario, resta pertanto precluso, ai sensi degli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e 167 disp. att. cod. proc. pen., come già affermato da Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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