Scommesse, la mancata adesione alla regolarizzazione esclude la discriminazione del bookmaker (Cass. pen. Sez. III n. 5690 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di esercizio abusivo di raccolta e intermediazione di scommesse la condotta dell’operatore che eserciti per conto di un bookmaker straniero senza il titolo abilitativo prescritto dall’art. 88 T.U.L.P.S., quando il bookmaker non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, legge n. 190/2014. Le eventuali discriminazioni subite dal bookmaker straniero nell’accesso al mercato italiano rilevano solo se costituiscono la causa del diniego della licenza al centro raccolta scommesse. La mancata adesione alla procedura di emersione rende irrilevante ogni questione sulla asserita discriminazione e impone la verifica della trasparenza dell’attività, non supplita dalla qualificazione del locale come mero centro di trasmissione dati.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino aveva assolto l’imputato, chiamato a rispondere dei reati di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, legge n. 401/1989, per avere svolto, all’interno di un locale dallo stesso gestito, attività di raccolta e intermediazione di scommesse sportive per conto di un bookmaker maltese, senza le autorizzazioni di cui all’art. 88 T.U.L.P.S..
Il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato ritenendo che l’imputato operasse per un allibratore straniero illegittimamente discriminato nell’assegnazione delle concessioni, e che l’attività fosse svolta in un mero centro di trasmissione dati riconducibile alla società estera. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa di regolarizzazione e l’irrilevanza della discriminazione quando manchi la richiesta della licenza temporanea.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dall’ambito applicativo della procedura di regolarizzazione introdotta dall’art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190/2014, prorogata dall’art. 1, comma 926, legge di stabilità 2016. Tale disciplina consente ai soggetti che offrono scommesse in Italia, per conto proprio o di terzi anche esteri, di ottenere licenze temporanee, ponendo rimedio in via transitoria agli effetti discriminatori del cd. bando Monti.
I giudici di legittimità hanno chiarito che i soggetti che aderiscono all’emersione non esercitano l’attività a prescindere dall’autorizzazione di P.S., ma la ottengono all’esito del procedimento, se possiedono i requisiti di legge, richiamando la Sez. 3 n. 32459 del 02/05/2023 e la Sez. 3 n. 18498 del 25/01/2017.
Su questa base la Corte ha affermato che nessuna verifica era stata svolta dal Tribunale in ordine all’omessa adesione del bookmaker alla procedura di regolarizzazione, il che rende irrilevante ogni questione sulle discriminazioni subite. Queste ultime possono assumere rilievo solo se la mancanza di concessione in capo al soggetto straniero sia la causa del diniego della licenza al centro raccolta italiano.
La Corte ha inoltre escluso che alla lacuna potesse supplire la qualificazione del locale come luogo di vendita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1.3.2006 n. 11. Il reato di illecita intermediazione non è ravvisabile quando l’operatore agisca come mero gestore di un centro di trasmissione dati, senza mettere a disposizione conti personali o fittiziamente intestati, secondo la Sez. 3 n. 25439 del 9.7.2020. Nel caso concreto tale evenienza non risulta accertata, poiché nulla è stato verificato sulla titolarità del conto corrente sul quale venivano versate le giocate.
Il giudice di merito si era limitato a dare atto dell’acquisizione del registro di cassa, del palinsesto del bookmaker e della presenza di clienti nel locale: elementi che, così esposti, non consentono di ritenere la trasparenza dell’operato e la riconducibilità dell’attività a una mera trasmissione dei dati al bookmaker. Ne è conseguito l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in applicazione dell’art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., per le verifiche sulla natura dell’attività espletata.
Nota della Redazione
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