Irregolarità della fattura non esclude il reato di dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 5699 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’irregolarità del documento per generica indicazione dell’oggetto della prestazione non ne fa venir meno la natura di fattura. Il documento che, pur carente nel contenuto descrittivo, rechi data, numero progressivo, denominazione e partita Iva delle parti, corrispettivi e aliquota applicabile è idoneo a integrare l’elemento materiale del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, quando sia utilizzato in dichiarazione per esporre elementi passivi fittizi. La mancanza dei requisiti formali richiesti dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non esclude, dunque, la configurabilità della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 26 ottobre 2023, ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la decisione del GUP del Tribunale di Imperia resa in giudizio abbreviato. Il titolare di una ditta individuale era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, per aver indicato nelle dichiarazioni IVA e imposte dirette, relative agli anni dal 2015 al 2017, elementi passivi fittizi per importi superiori a centomila euro annui, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

In secondo grado la pena è stata ridotta a un anno e due mesi di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 e determinazione delle temporanee in misura pari alla pena inflitta. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova e vizi della motivazione, l’eccessività della pena e, con memoria, l’avvenuta rateizzazione del debito tributario con richiesta di dissequestro delle somme.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La tesi centrale della difesa muove dall’assunto che i documenti usati per esporre costi fittizi non sarebbero qualificabili come fatture, perché privi dei requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza di escludere il reato. La Corte respinge l’impostazione: l’irregolarità del documento non ne elimina la natura di fattura, e il suo impiego in dichiarazione integra pienamente la fattispecie contestata.

I giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi, hanno accertato la fittizietà delle operazioni: le fatture provenivano da un’impresa priva di personale, di mezzi, di regolare contabilità e di dichiarazioni fiscali, mancava la prova del pagamento integrale e la ditta dell’imputato non teneva una contabilità specifica, a fronte di spiegazioni inverosimili e contraddittorie sui rapporti commerciali asseritamente intercorsi.

Quanto alla dedotta grossolanità delle fatture, che le renderebbe inidonee a ridurre i costi indicati, la Corte di appello ha chiarito che si tratta di asserzione di parte. I documenti riportavano espressamente la data, il numero progressivo, la denominazione e la partita Iva delle parti, l’oggetto, ancorché generico, la prestazione, i corrispettivi e l’aliquota applicabile. Nessuna grossolanità è ravvisabile, anche perché i documenti sono stati considerati fatture dallo stesso ricevente.

Il motivo sulla determinazione della pena è generico. La riduzione è stata cospicua, nonostante l’attività fraudolenta perdurante, e i giudici hanno espressamente valutato la sanzione amministrativa già applicata in un giudizio di congruità complessivo, che tiene conto degli importi evasi e della pluralità degli anni.

L’inammissibilità dei motivi principali preclude l’esame dei motivi nuovi proposti con memoria, poiché l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. estende ad essi la stessa sorte. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, secondo l’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *