Limiti di impignorabilità inapplicabili al lavoro autonomo nel sequestro per equivalente (Cass. pen. Sez. 3 n. 12308 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano esclusivamente ai crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato o di impiego, non anche ai redditi conseguiti a titolo di lavoro autonomo. Resta fermo l’onere del giudice di verificare, sulla base delle allegazioni sottoposte al suo vaglio, la proporzionalità del vincolo in funzione del quantum necessario a soddisfare le esigenze minime di vita dell’indagato. Nei reati tributari, il ricorso alle presunzioni è legittimo in sede cautelare quando il soggetto verificato non abbia prodotto documentazione contabile di segno contrario.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, per un importo pari a euro 118.685,00. Il provvedimento riguardava l’evasione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2022. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea valutazione del fumus, la mancata considerazione della volontà di sanare le pregresse violazioni fiscali e l’erronea determinazione del profitto confiscabile, invocando l’applicazione analogica del limite di impignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, in tema di ricorso avverso misure cautelari reali, la legge ammette unicamente motivi relativi alla violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., con la conseguenza che le censure concernenti la motivazione risultano inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo alla mancata deduzione dei costi di produzione all’esito di un accertamento analitico-induttivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei reati tributari, i costi non contabilizzati possono concorrere alla determinazione dell’imposta evasa solo se suffragati da allegazioni fattuali da cui inferire la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza. Nel caso di specie, il motivo è stato ritenuto aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale, che aveva espressamente rilevato l’assenza di alcuna documentazione prodotta dal ricorrente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’eventuale rateizzazione o il pagamento di debiti pregressi non elide il periculum in materia di sequestro finalizzato alla confisca. L’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, nel testo modificato dalla legge n. 84/2024, prevede che non si proceda a sequestro solo quando il debito sia in corso di estinzione e il contribuente risulti in regola con i pagamenti. Nel caso in esame, il Tribunale aveva correttamente valorizzato la sussistenza di ulteriori pendenze, sintomatiche della scarsa propensione all’osservanza degli obblighi tributari, rendendo il motivo generico e non confrontabile con la motivazione impugnata.

Il terzo motivo, concernente l’applicazione analogica dell’art. 545 cod. proc. civ. al sequestro per equivalente, è stato scrutinato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26252 del 2022, Cinaglia, secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme da rapporto di lavoro o di impiego si applicano anche alla confisca per equivalente, ma solo ai crediti derivanti da lavoro subordinato. La Corte ha precisato che tale regime non è esportabile agli emolumenti da lavoro autonomo, attesa la diversa natura dei crediti e la ratio della limitazione, fondata sulla circostanza che il lavoratore dipendente trae i mezzi di sostentamento da un’unica fonte facilmente aggredibile.

La Corte ha infine osservato che, nel caso di specie, il sequestro era stato emesso sia in via diretta che per equivalente e che il profitto del reato tributario era parametrato al solo tributo evaso, senza colpire la quota di imponibile relativa ai compensi professionali realmente percepiti e sottratti a tassazione. L’invocata applicazione analogica è stata pertanto esclusa, ferma restando la possibilità di una valutazione di proporzionalità del vincolo in relazione alle esigenze minime di vita, sulla base di allegazioni che il ricorrente non aveva fornito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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