Inammissibile il ricorso se l’incompetenza territoriale non è dedotta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5985 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’incompetenza territoriale del giudice non previamente prospettata come motivo di appello, secondo il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto postula una valutazione congiunta degli indicatori della condotta, del danno e della colpevolezza, da bilanciare in forza dell’espresso richiamo all’art. 133, primo comma, cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all’incompetenza territoriale del giudice. Con il secondo e il terzo motivo contesta la correttezza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in legittimità dopo il giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, perché la censura sull’incompetenza territoriale non risulta previamente dedotta come motivo di appello. Opera, in senso preclusivo, la prescrizione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che impone di contestare specificamente nel ricorso i profili non prospettati nei gradi precedenti.

Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Il giudizio di tenuità, osserva il Collegio, richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie: l’esiguità dell’offesa è l’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, da bilanciare alla luce dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Nel caso concreto la sentenza impugnata ha valorizzato le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché la presenza di specifici e reiterati precedenti penali del ricorrente. Tali elementi sostengono il diniego della causa di non punibilità.

Il terzo motivo, relativo all’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche, è del pari manifestamente infondato. L’attenuante della speciale tenuità sarebbe applicabile all’ipotesi tentata solo se, sulla base delle modalità del fatto e di un preciso giudizio ipotetico, il danno patrimoniale per la persona offesa, ove il reato fosse stato portato a compimento, sarebbe stato di rilevanza minima: evenienza esclusa dalla ricostruzione operata dalla Corte d’appello.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce il principio per cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. A maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato dal precedente Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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