Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 5991 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la correttezza della motivazione tendendo a una rivalutazione delle fonti probatorie o a una alternativa ricostruzione dei fatti è inammissibile, restando estraneo al sindacato di legittimità salvo che siano individuati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La mancanza di specificità del motivo va apprezzata in relazione alla complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, che l’impugnazione non può ignorare. Il motivo che contesti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se la censura non è stata previamente dedotta come motivo di appello, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo sull’eccessività della pena è manifestamente infondato, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in secondo grado dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 07.03.2024, per un furto di cui si contestano in ricorso le modalità di realizzazione e la sussistenza della destrezza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la scorrettezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo rilevando che la doglianza, contestando la correttezza della motivazione, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tale prospettazione è estranea al sindacato di legittimità e priva di una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
La Corte precisa poi il criterio di valutazione della specificità del motivo: la sua mancanza va apprezzata in relazione alla complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata. L’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità. Manifestamente infondato è altresì il motivo sulla destrezza, avuto riguardo alle modalità del furto.
Quanto al secondo motivo, la Corte distingue due profili. La censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità, perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo sull’eccessività della pena, infine, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso