Furto di energia e aggravante del pubblico servizio: contestazione anche “in fatto” (Cass. pen. Sez. V n. 7813 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di avere commesso il furto su un bene destinato a pubblico servizio ha natura valutativa e non autoevidente, poiché richiede un apprezzamento giuridico complesso sulla destinazione della res. Essa può essere contestata anche in fatto, mediante espressioni evocative che rendano manifesto all’imputato l’addebito di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse collettivo: nel furto di energia elettrica, il riferimento all’allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore soddisfa tale onere. Nei processi per fatti anteriori alla riforma Cartabia, in cui nessuna udienza fu celebrata tra il 30 dicembre 2022 e il 30 marzo 2023, il pubblico ministero può validamente esercitare la contestazione suppletiva dell’aggravante nella prima udienza utile successiva, ripristinando la procedibilità d’ufficio ed escludendo la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 13 giugno 2023, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica, per mancanza della querela. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato si era impossessato di energia sottraendola all’ente distributore mediante allaccio diretto alla rete, con due cavi unipolari collegati alla presa di alimentazione, in modo da escludere la registrazione dei consumi.

Il Tribunale rilevò che, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie era divenuta perseguibile a querela e che, alla scadenza del termine del regime transitorio, la persona offesa non aveva presentato alcuna istanza di punizione. Non attribuì rilievo alla contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., operata in udienza dal pubblico ministero. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., che ha trasformato il furto aggravato da reato procedibile d’ufficio a reato punibile a querela, salvo alcune eccezioni. Tra queste rileva la circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., che mantiene la procedibilità d’ufficio quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizio. L’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 ha disciplinato il regime transitorio, facendo decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma il termine per la querela.

Il Collegio affronta il nodo della contestazione delle aggravanti. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, ha ammesso la c.d. contestazione in fatto, che non si esprime nella enunciazione letterale della fattispecie o nella indicazione della norma, ma riporta in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che la integrano. Per le aggravanti connotate da componenti valutative, il cui esito è aperto, è consentito il ricorso a espressioni evocative idonee a rendere comprensibile l’addebito.

La Corte qualifica la destinazione a pubblico servizio come connotato valutativo, non autoevidente: essa richiede una verifica sulla natura della res, sulla sua destinazione e sulla nozione stessa di pubblico servizio. Nel caso concreto, il riferimento all’allaccio diretto alla rete di distribuzione è espressione univoca della destinazione del bene a un servizio rivolto a un numero indeterminato di utenti. Il Tribunale, quindi, ha fatto un uso errato della regola posta dall’art. 129 cod. proc. pen..

La Corte esamina poi la contestazione suppletiva operata in udienza. Il coordinamento tra gli artt. 129 e 517 cod. proc. pen. e l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 porta a ritenere che il pubblico ministero, pur nell’impossibilità di agire nel periodo transitorio per difetto di udienze, conservi il potere di contestare l’aggravante nella prima udienza utile dopo il 30 marzo 2023. Diversamente si rimetterebbe la sorte del processo al calendario delle udienze, con ingiustificato sacrificio del principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. La Corte distingue la situazione dalla prescrizione, vicenda irreversibile, mentre la condizione di procedibilità subisce vicende alterne e non determina un effetto preclusivo “ora per allora”.

La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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