Principi di diritto (Massima) È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova desumibile da video di sorveglianza qualora il ricorrente non abbia allegato i filmati né indicato i fotogrammi e il minutaggio di rilievo, non essendo consentita una produzione esplorativa in sede di legittimità. Il principio di autosufficienza del ricorso, applicabile anche dopo l’introduzione dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., impone l’onere di puntuale indicazione degli atti asseritamente travisati, con allegazione devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In presenza di doppia conforme statuizione di responsabilità, il travisamento è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. Ai fini dell’attenuante della riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di mancata accettazione del risarcimento, è necessario procedere nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 609-quinquies cod. pen. per aver compiuto atti sessuali in presenza di una minore di quattordici anni, mostrando e toccandosi gli organi genitali mentre si avvicinava alla ragazza alla guida della propria autovettura, attirandone l’attenzione. La pena era stata determinata in due anni di reclusione, operata la riduzione per il rito abbreviato.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione e il travisamento del dato probatorio tratto dai video delle telecamere di sorveglianza, asseritamente smententi la narrazione della persona offesa; con il secondo motivo, la violazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen. per il denegato riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno, avendo egli effettuato offerta reale tramite ufficiale giudiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come il ricorrente sollecitasse un riesame nel merito della decisione, non consentito in sede di legittimità, mediante l’esame delle prove assunte in dibattimento delle quali deduceva il travisamento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che la deduzione del travisamento risultava aspecifica, poiché il ricorrente aveva fatto riferimento a video e dichiarazioni non allegati al ricorso, senza chiederne l’inserimento nel fascicolo ai sensi dell’art. 165 disp. att. cod. proc. pen. Né sarebbe stata consentita l’allegazione integrale dei filmati senza l’indicazione dei fotogrammi e del minutaggio di rilievo, trattandosi di produzione esplorativa inammissibile. Il principio di autosufficienza, applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., impone l’onere di puntuale indicazione degli atti asseritamente travisati, gravando sul difensore un dovere di diligenza nella verifica dell’effettiva trasmissione degli atti.
La Corte ha inoltre evidenziato che, in presenza di doppia conforme statuizione di responsabilità, il sindacato di legittimità è limitato, potendo il travisamento essere evocato solo ove il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso. Le censure proposte miravano, invece, a sollecitare una nuova valutazione degli apporti dichiarativi e delle interrelazioni con le prove tratte dalle immagini registrate. Con riguardo ai video, il Collegio ha rimarcato che essi possono confermare ciò che si vede ma non smentire ciò che non si vede, non registrando l’intero arco temporale ma solo spezzoni con momenti ciechi; le immagini, correttamente valorizzate dai giudici di merito, confermavano la presenza dell’auto, l’andatura anomala e la condotta di guida, restando irrilevanti le discrasie minimali contestate.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della censura, non avendo il ricorrente considerato la doppia motivazione offerta dal giudice di merito, fondata sull’insufficienza del risarcimento offerto, idonea ad autonomamente sostenere il diniego dell’attenuante. Ha inoltre affermato che, in caso di mancata accettazione del risarcimento, l’imputato deve procedere nelle forme dell’offerta reale ex artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentirle di valutarne l’idoneità e al giudice di apprezzarne la congruità; modalità non equivalenti risultava l’offerta di una somma che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto consegnare, rimasta comunque nella disponibilità del ricorrente.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, richiesta rigettata per l’assenza di uno specifico contributo alla decisione.
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È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri le medesime allegazioni già disattese dalla corte di merito con motivazione congrua e logica, senza dedurre effettivi vizi di legittimità o travisamento della prova.
Nel verificare il ne bis in idem cautelare per un reato associativo rileva l’incolpazione che ha sorretto la prima misura, non la successiva modifica dell’imputazione nel processo principale.
Il deposito reiterato di copie autentiche difformi dallo stesso originale integra illecito disciplinare notarile per compromissione della fede pubblica.
In tema di vendita forzata, l’evizione ex art. 2921 c.c. non si applica alla rettifica del decreto di trasferimento per esclusione di un bene non pignorato, essendo presupposto un diritto di terzo.
L’impugnazione incidentale tardiva può investire anche un capo autonomo della sentenza, rispetto al quale l’interesse a impugnare era già sorto. La rimessione in termini non può introdurre un termine aperto per il ricorso per cassazione.
La riforma in senso assolutorio richiede un dubbio ragionevole fondato su ragioni verificabili e un confronto puntuale con gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di condanna.