Lavoro di pubblica utilità sospeso e non revocato in caso di carcerazione (Cass. pen. Sez. I n. 6063 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, la revoca del lavoro di pubblica utilità può conseguire esclusivamente alla violazione delle specifiche prescrizioni imposte oppure alla sopravvenuta condanna a pena detentiva per un fatto commesso dopo o durante l’esecuzione della pena sostitutiva. L’ingresso in carcere per arresto in flagranza, ordinanza custodiale, consegna o applicazione di misura di sicurezza detentiva non integra invece causa di revoca: a norma dell’art. 68, comma 1, legge n. 689 del 1981, l’esecuzione della sanzione resta sospesa e riprende alla cessazione della detenzione. La tassatività dei casi di revoca, trattandosi di norme penali sostanziali di sfavore, preclude ogni interpretazione estensiva o analogica, e tali principi sono trasponibili anche alle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in funzione di GIP presso il Tribunale di Macerata, revocava nei confronti del condannato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata in relazione a una condanna divenuta irrevocabile per reati di resistenza, lesioni, danneggiamento e minaccia. La pena originaria di due anni di reclusione era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, svolto presso un ente di soccorso fino a quando il condannato aveva fatto ingresso in carcere per la revoca dell’affidamento in prova concessa con riguardo ad altro titolo esecutivo.

Ritenuta l’incompatibilità della sanzione sostitutiva con lo status detentionis, il giudice aveva revocato il lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena originaria, o del residuo, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero e al Magistrato di sorveglianza. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 68 legge n. 689 del 1981, che prevede la sospensione dell’esecuzione della sanzione sostitutiva in caso di arresto del condannato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce il regime delle cause di revoca. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al pari della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, è disciplinato dall’art. 68 legge n. 689 del 1981, che al comma 1 ne prevede la sospensione in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, di arresto o fermo del condannato, o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva; il comma 4 stabilisce che la pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo alla cessazione della detenzione.

La revoca e la conversione della parte residua di pena detentiva, osserva il Collegio, conseguono invece, a norma degli artt. 66 e 108 della stessa legge, alla sola violazione delle specifiche prescrizioni imposte. L’art. 72 impone inoltre la revoca ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto commesso dopo o durante l’esecuzione della pena sostitutiva, quando la condotta appaia incompatibile con la sua prosecuzione.

Su tale esegesi la Corte richiama la propria giurisprudenza, formatasi sulle sanzioni sostitutive previgenti alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. I n. 513 del 2015, Sez. I n. 16414 del 2008, Sez. I n. 38042 del 2005), precisando che l’espressa previsione legislativa dei casi di revoca e la natura di norme penali sostanziali di sfavore ne precludono l’interpretazione estensiva o analogica (Sez. I n. 26984 del 2001). Tali principi sono ritenuti senz’altro trasponibili alle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva applicato lo schema della conversione previsto per la distinta ipotesi di inosservanza delle prescrizioni, senza verificare se l’ingresso in istituto del condannato derivasse dalla revoca di una misura alternativa relativa ad altro titolo esecutivo ovvero dalla violazione delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione.

Nota della Redazione

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