Revoca della confisca di prevenzione: divieto di riapertura surrettizia del giudicato (Cass. pen. Sez. 1 n. 9164 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale rientra la motivazione inesistente o meramente apparente, non anche l’illogicità manifesta o il travisamento della prova. La revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 legge n. 1423/1956 e la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 non sono preordinate a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con decreto irrevocabile, né possono essere azionate sulla base di elementi che il proposto o i terzi interessati avrebbero potuto e dovuto dedurre tempestivamente, non assolvendo alla funzione di colmare carenze difensive. Il terzo intestatario fittizio può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile solo dal proposto.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la confisca c.d. “allargata” disposta con sentenza irrevocabile di condanna per associazione di tipo mafioso. A seguito di tale revoca, la moglie del condannato, terza interessata, chiedeva la revoca della distinta confisca di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, già disposta nei suoi confronti quale intestataria formale. Il Tribunale rigettava l’istanza per assenza di elementi nuovi, e la Corte territoriale, adita in appello, confermava il provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, richiamando la giurisprudenza secondo cui solo la motivazione inesistente o meramente apparente integra la violazione di legge deducibile con il ricorso ex art. 4 legge n. 1423/1956, mentre sono escluse l’illogicità manifesta e il travisamento della prova, salvo che quest’ultimo non si trasfonda in una motivazione apparente. Ha inoltre ricordato che il terzo intestatario di beni fittiziamente riconducibili al proposto può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità, non i presupposti applicativi della misura, la cui contestazione è riservata al proposto.
Quanto al thema decidendum, la Corte ha esaminato la natura delle prove valutabili ai fini della revoca, affermando che la prova nuova è quella sopravvenuta oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nel procedimento, salva la dimostrazione dell’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Ha precisato che gli istituti della revoca e della revocazione non possono essere utilizzati per sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio già scrutinato, né per rimediare a scelte processuali non coltivate in sede di cognizione: essi non colmano carenze difensive imputabili alla parte.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto infondati i motivi concernenti la mancata valutazione delle nuove prove, poiché la Corte territoriale aveva specificamente esaminato le doglianze, escludendo la novità e la decisività degli elementi addotti, in quanto già valutati o astrattamente deducibili con l’ordinaria diligenza nel procedimento di prevenzione. Ha ritenuto inoltre non censurabile in sede di legittimità la valutazione di inattendibilità della perizia di parte e delle dichiarazioni testimoniali, essendo la motivazione del decreto impugnato coerente con le emergenze processuali.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa applicabilità retroattiva dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Corte ha ricordato che tale pronuncia, avendo natura di sentenza interpretativa di rigetto priva di efficacia erga omnes, è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca, potendo costituire solo un punto di riferimento per i procedimenti pendenti. Ha infine escluso la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di gravame, qual era quella relativa alla sentenza costituzionale, assorbita dal giudicato sulla pericolosità del proposto.
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Nota della Redazione
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