Furto in albergo dismesso è furto in privata dimora (Cass. pen. Sez. V n. 8346 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora comprende la struttura alberghiera che, pur non più aperta alla clientela, non sia tuttavia abbandonata. Rilevano in tal senso la presenza di arredi e elettrodomestici funzionanti e di sistemi di videosorveglianza attivi, quali indici del perdurante legame stabile del titolare con il bene. La destinazione intrinseca e ontologica del luogo allo svolgimento, anche transitorio, di atti della vita privata prevale sull’attualità dell’uso e sul contingente stato di fatto, purché non si tratti di luogo abbandonato. Il giudizio sull’abbandono costituisce accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti dell’imputato per i reati di furto in abitazione e di violazione di domicilio. I fatti si erano consumati all’interno di una struttura alberghiera non più aperta alla clientela, dove l’imputato si era impossessato di arredi e televisori.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen. e vizi della motivazione. Si sosteneva che la struttura, non più destinata alla funzione recettiva e non aperta al pubblico, non potesse qualificarsi come luogo di privata dimora, neppure quale luogo di lavoro, mancando lo svolgimento non occasionale di atti della vita privata.

La Motivazione della Corte

La Sezione V muove dalla nozione di domicilio elaborata della giurisprudenza costituzionale e richiama le Sezioni Unite n. 26795 del 28.03.2006, Prisco, secondo cui il concetto di domicilio tutela il diritto alla riservatezza nello svolgimento di manifestazioni della vita privata, senza estendersi a qualunque ambiente che garantisca intimità.

Il Collegio richiama poi le Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, D’Amico, che hanno esteso la nozione ai luoghi di lavoro e hanno individuato i tre indici della privata dimora: l’utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata in modo riservato; la durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, non meramente occasionale; la non accessibilità a terzi senza il consenso del titolare. La Corte sottolinea come le Sezioni Unite abbiano adottato un’interpretazione restrittiva, per evitare dilatazioni in contrasto con il principio di maggior offensività che assiste la figura aggravata rispetto al furto base.

La Sezione richiama quindi l’indirizzo che distingue il luogo disabitato e in cattivo stato di manutenzione dal luogo abbandonato (Sez. IV n. 1782 del 18.12.2018, Meloni; Sez. IV n. 27678 del 23.06.2022; Sez. V n. 15639 del 23.03.2022), escludendo la configurabilità del reato solo nel secondo caso.

Nel caso concreto la Corte di appello aveva accertato che la struttura, pur in disuso, non era abbandonata, come dimostravano la presenza di arredi ed elettrodomestici funzionanti nelle camere e i sistemi di videosorveglianza attivi. Tale valutazione è ritenuta corretta e conforme all’indirizzo consolidato. La Sezione aggiunge che la struttura alberghiera, a prescindere dall’attualità dell’uso, presenta una intrinseca e ontologica destinazione abitativa, nozione più ampia di quella di abitazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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