Giudice dell’esecuzione, annullata l’ordinanza emessa de plano senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 6068 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione il decreto di inammissibilità della richiesta può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., esclusivamente quando la richiesta risulti manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge oppure costituisca mera riproposizione di una già rigettata. Al di fuori di tali specifiche ipotesi, il provvedimento pronunciato de plano, senza fissazione dell’udienza e senza la necessaria partecipazione del difensore, è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 agosto 2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui l’interessata aveva chiesto di dichiarare la nullità della notifica degli estratti contumaciali di alcune sentenze e, di conseguenza, l’inefficacia del titolo esecutivo. Il provvedimento è stato adottato de plano, senza contraddittorio.

Avverso l’ordinanza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge: a fronte della specifica richiesta di accertare la nullità delle notifiche, il giudice non avrebbe potuto decidere senza acquisire i relativi fascicoli e senza fissare l’udienza, né l’istanza poteva essere qualificata come di tenore esplorativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il nodo giuridico attiene ai limiti entro i quali il giudice dell’esecuzione può definire la richiesta con decreto de plano, in deroga al modello del contraddittorio.

Il Collegio richiama la regola dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: il decreto di inammissibilità è ammesso de plano solo in presenza di una manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge, oppure quando la richiesta si risolva in una mera riproposizione di una già rigettata. Si tratta di ipotesi tassative, che non tollerano estensioni analogiche.

Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato indirizzo della Sez. I: Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, Espinosa; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, dep. 2024, Bajri; Sez. 1 n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887. Da tali arresti discende che, fuori dalle ipotesi consentite, il provvedimento emesso senza fissazione dell’udienza e senza la partecipazione necessaria del difensore è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come ribadito da Sez. 1 n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475, Sez. 1 n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894 e Sez. 1 n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196.

Applicando tale principio, la Corte osserva che la richiesta, alla quale erano allegate le sentenze poste a suo fondamento, non poteva ritenersi a prima lettura manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. La stessa affermazione secondo cui l’istanza sarebbe esplorativa implica, in realtà, una valutazione di contenuto che appartiene già al merito e non può essere svolta nella sede de plano.

Ne deriva che il provvedimento, adottato de plano in un’ipotesi in cui non ricorreva alcuna manifesta infondatezza e risultava invece necessario procedere in contraddittorio a una verifica nel merito, con acquisizione dei relativi fascicoli, è nullo. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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