Archiviazione per particolare tenuità del fatto nulla se decisa a sorpresa (Cass. pen. Sez. IV n. 7020 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di archiviazione, l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, disponga l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è affetta da nullità ove sia emessa “a sorpresa”, senza che nel provvedimento di fissazione dell’udienza camerale le parti siano state espressamente informate della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La speciale procedura prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone che il pubblico ministero dia notizia della richiesta alla persona offesa e all’indagato, che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione; le disposizioni generali degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. non sono idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla causa di non punibilità.

Il Fatto

A seguito di denuncia-querela si è avviato un procedimento penale nei confronti di un medico per il reato di cui agli artt. 590 e 590-sexies cod. pen. Il pubblico ministero, espletata consulenza tecnica, ha chiesto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ravvisando un errore scusabile dovuto a imperizia nell’esecuzione dell’atto.

La persona offesa ha proposto opposizione. Il giudice per le indagini preliminari, con l’ordinanza impugnata, ha invece disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con restituzione degli atti al pubblico ministero. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme sul contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, non essendo stata la causa di non punibilità oggetto di discussione tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato. La censura, di natura processuale, consente l’esame dei verbali di udienza, dai quali emerge che il giudice per le indagini preliminari non ha sollecitato il contraddittorio sulla particolare tenuità del fatto né ha concesso alle parti termine per dedurre sul tema.

Ciò nonostante, sulla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ha pronunciato ordinanza di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La questione è già stata affrontata dalla Corte, che ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza che dispone l’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell’udienza camerale le parti siano state espressamente informate della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto (Sez. V n. 16138 dell’08.02.2024).

Ne deriva che l’ordinanza impugnata è affetta da nullità, in quanto emessa “a sorpresa” in violazione del necessario contraddittorio, desumibile dalla speciale procedura dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28/2015. Tale disposizione prevede che, se l’archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all’indagato, che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura, non essendo le disposizioni generali degli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il contraddittorio sulla causa di non punibilità (Sez. VI n. 10455 del 14.02.2018). Qualora il giudice ritenga di poter addivenire all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, non può fare altro che trasmettere gli atti ex art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. al pubblico ministero, invitandolo a valutare la possibilità di attivare la richiesta ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. V n. 40293 del 15.06.2017).

Conclusivamente, l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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