Falsa dichiarazione per reddito cittadinanza resta reato nonostante illegittimità requisito (Cass. pen. Sez. 3 n. 2702 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che subordina il diritto al reddito di cittadinanza alla residenza decennale sul territorio nazionale non elide la rilevanza penale della condotta di chi, al momento della domanda, non possiede neppure il requisito, più favorevole, della residenza quinquennale. La falsa dichiarazione resa per ottenere un beneficio non dovuto resta contra legem. L’errore sulla legge penale è inescusabile quando la norma violata non presenta profili di oscurità interpretativa o applicativa, anche a seguito degli interventi della giurisprudenza costituzionale e unionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, per aver falsamente dichiarato, in sede di domanda per il reddito di cittadinanza, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre risultava iscritto nell’anagrafe dei cittadini residenti solo dal novembre del 2017.
La Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza, aveva concesso la non menzione della condanna. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione per non aver considerato la giurisprudenza unionale e la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito della residenza decennale, nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inconferenti i richiami alla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale. Quanto al primo profilo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, ha sì censurato il requisito dei dieci anni di residenza, ma non ha escluso la possibilità di stabilire un termine più breve. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2025, ha poi integrato la disciplina, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la residenza «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, il Collegio ha osservato che il ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza, non possedeva neppure il requisito del quinquennio di residenza. La sua condotta, pertanto, è stata tale da consentirgli il godimento di un beneficio che non gli era dovuto e resta comunque contra legem.
Quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo, l’affermazione è rimasta un mero flatus vocis. La norma violata non presenta profili di oscurità, essendo chiaro il contenuto precettivo in punto di durata della residenza. Tale chiarezza non è stata posta in discussione dagli interventi giurisprudenziali, che non hanno censurato la normativa sotto il profilo dell’oscurità interpretativa o applicativa.
Nota della Redazione
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