Illegittimo ricorso per rivalutazione del fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15666 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur deducendo formalmente i vizi di motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., solleciti in realtà una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ovvero prospetti una ricostruzione alternativa rispetto a quella già congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito. In presenza di una sentenza di appello che si salda con quella di primo grado, integrando un unico complessivo corpo decisionale, il giudice di legittimità non può procedere all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti. La motivazione per relationem della Corte territoriale è legittima ove l’impugnazione riproponga questioni già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso i principi giurisprudenziali in materia di controllo di legittimità sul vizio di motivazione, richiamando il consolidato orientamento per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cd. doppia conforme). Ha inoltre ricordato che il giudice di appello può legittimamente motivare per relationem, laddove l’impugnazione si limiti a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte ha rilevato come le doglianze — relative al dissequestro della somma di denaro, alla suddivisione in dosi e all’esclusione dell’uso personale — fossero già state oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado, che le aveva superate con argomentazioni non illogiche. La difesa, invece, non si era confrontata efficacemente con l’impianto motivazionale, limitandosi a negare gli accadimenti e a richiedere una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità.

Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva infatti dato atto degli specifici aspetti di disvalore della condotta, tra cui il quantitativo di droga — da cui erano ricavabili oltre 1.600 dosi — e il precedente specifico riportato dall’imputato meno di due anni prima, elementi logicamente ritenuti ostativi al giudizio di tenuità del fatto.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno conseguentemente dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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