Reato associativo e reati fine: continuazione solo se ideati prima (Cass. pen. Sez. I n. 12224 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato associativo e i relativi reati fine è necessario individuare l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni. La continuazione può trovare applicazione, nel caso di reato associativo e di reati fine riconducibili alla serie indeterminata di quelli oggetto del programma associativo, solo quando risulti, attraverso una puntuale verifica, che i reati fine siano stati fatti oggetto di una specifica rappresentazione ed ideazione, almeno nelle linee essenziali, antecedentemente e comunque non dopo l’inizio della consumazione del reato associativo, ossia della condotta partecipativa. La mera contiguità temporale dei fatti o l’omogeneità del bene giuridico offeso non sono sufficienti, se i reati maturano in ambiti, tempi e contesti operativi diversi. È irrilevante, a tal fine, l’iniziativa successiva all’inizio della condotta associativa.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, in relazione alle pene separatamente irrogate per i reati di associazione per delinquere e di truffa, giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili e già ritenuti in continuazione fra loro con una precedente decisione, e per i reati di tentata estorsione, giudicati con una terza sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

La Corte di appello aveva rigettato l’istanza, escludendo i presupposti della continuazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di esclusione dei presupposti della richiesta continuazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte ribadisce che, per riconoscere la continuazione, occorre individuare l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale. Da ciò deriva che l’istituto può applicarsi, nel caso di un reato associativo e dei relativi reati fine, solo quando risulti, attraverso una puntuale verifica, che i reati fine siano stati fatti oggetto di una specifica rappresentazione ed ideazione, almeno nelle linee essenziali, antecedentemente e comunque non dopo l’inizio della consumazione del reato associativo, ossia della condotta partecipativa.

La Corte richiama, in proposito, il precedente Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01, quale espressione del principio di diritto applicabile.

Il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali principi. Egli ha attribuito primaria rilevanza, in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza e pur a fronte di reati tutti commessi in periodi coevi, agli apprezzamenti in ordine alla struttura, all’oggetto del programma e alla concreta operatività del sodalizio di cui aveva fatto parte il ricorrente, riportando la condanna per il reato associativo.

La consumazione, e dunque l’ideazione, dei reati maturavano in ambiti e tempi diversi. I fatti già ritenuti in continuazione erano riferibili a un’associazione finalizzata al commercio di capi d’abbigliamento contraffatti, mentre i tentativi di estorsione giudicati con la terza sentenza si verificavano nel contesto della gestione di un locale notturno, in altri ambiti territoriali e con la partecipazione di soggetti differenti. La contiguità temporale e l’omogeneità delle violazioni non bastano, quindi, a fondare la continuazione.

Le doglianze, enunciando semplicemente principi e introducendo mere asserzioni, non si rapportano al corretto iter motivazionale. Quanto alle conversazioni intercettate, la circostanza è irrilevante: viene in evidenza un’iniziativa successiva all’inizio della condotta associativa, non avente nulla a che fare con i tentativi di estorsione nel diverso contesto della gestione del locale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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